Il Garante della Privacy ha ribadito la necessità di una delibera per installare un impianto di videosorveglianza in condominio.
Il Garante della Protezione dei Dati Personali, meglio noto come Garante della Privacy, ha comminato una sanzione amministrativa ad un amministratore di condominio per l’installazione di un impianto di videosorveglianza in assenza di delibera assembleare.
Richiamando le principali normative europee e nazionali – in particolare il Regolamento UE 2016/679, alias GDPR (General Data Protection Regulation) e il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – oltre che quanto disposto dal codice civile, il Garante ha emesso una sanzione amministrativa pecuniaria di mille euro per l’amministratore di condominio in questione.
Il Provvedimento del Garante della Privacy, il n. 502 del 26/10/2023, oltre ad esplicitare gli obblighi derivanti dalla normativa in caso di installazione di impianti di videosorveglianza, fa riferimento all’articolo 1122-ter del codice civile, che così recita: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136”. Nell’art. 1136 del c.c., riguardo alla maggioranza, si legge che “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Nel caso di specie indagato dal Garante, per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, l’amministratore di condominio aveva agito senza l’avallo della delibera assembleare.
Oltre a specificare che l’amministratore di condominio soggiace, in qualità di mandatario, alle regole generali dettate dal codice civile, il Garante ha sottolineato che la delibera rappresenta lo strumento con cui esso può eseguire le decisioni assunte dai condomìni.
Il provvedimento del Garante contiene poi un’altra importante specifica: “Sotto altro profilo, si osserva che la delibera condominiale rappresenta, in questo ambito il presupposto necessario per la liceità del trattamento realizzato, mediante la videosorveglianza, in ambito condominiale. Infatti, mediante tale atto, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. Il Condominio nel suo complesso, pertanto, assume in tal modo la qualifica di titolare del trattamento, come risulta dalla definizione resa dall’art. 4, n. 7, del Regolamento”.
Tra l’altro, lo stesso Garante richiama le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” – adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29/1/2020 – parlando dell’obbligo di predisporre cartelli informativi, affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”.
Riassumendo, è fondamentale che in un condominio, volendo controllare le aree comuni con la videosorveglianza, si abbiano chiari i diritti e i doveri e che questi siano concretamente previsti e votati dall’assemblea, con un’apposita delibera.
A proposito di condominio, ma cambiando argomento specifico, ti segnalo il mio post relativo a chi deve pagare i lavori deliberati prima del rogito.
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