Nel Decreto relativo al Fondo complementare per il PNRR sono state previste, per il superbonus, mini-proroghe per alcune tipologie di edifici.
Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7/5/2021, contiene, tra l’altro, misure urgenti relative al Fondo complementare che integra, con risorse nazionali pari a 30,6 miliardi di euro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra le diverse misure, ci sono le mini-proroghe al superbonus del 110% per alcune tipologie di edifici. A seguire, ti offro una sintesi dei provvedimenti.
Condomìni
C’è la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per pagare i lavori del superbonus per tutti i condomìni, infatti non c’è più l’obbligo di eseguire il 60% dei lavori entro giugno 2022.
IACP
Per gli IACP, c’è lo slittamento al 30 giugno 2023 per usufruire del superbonus (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2022). Quindi, non c’è più bisogno che siano stati realizzati lavori per almeno il 60% del totale entro la nuova scadenza.
Edifici plurifamiliari
Per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario, il superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, purché al 30 giugno 2022 siano realizzati lavori per almeno il 60% del totale.
In prospettiva
Le mini-proroghe al superbonus sopra descritte sono provvedimenti legati al PNRR e spostano di sei mesi le scadenze solo per alcune tipologie di immobili.
Bisognerà quindi attendere eventuali nuovi provvedimenti che apportino alla detrazione del 110% radicali cambiamenti, in termini sia di semplificazione che di durata, altrimenti temo che la misura non riuscirà ad esplodere tutta la sua forza.
Se ci saranno ulteriori novità, come sempre, avrò cura di pubblicarle qui sul mio blog.
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