E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio che prevede il superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione degli immobili.
Il Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19/5/2020. Entrato in vigore il giorno stesso, contiene nuove misure connesse all’emergenza dettata dal Covid-19.
Tra le disposizioni di natura fiscale, c’è il cosiddetto superbonus, lo sconto fiscale del 110% applicabile ad interventi di riqualificazione energetica, antisismica, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
L’ecobonus sale al 110% se vengono attuati i seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con tetto massimo di spesa di 60mila euro, da moltiplicare per le unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. Il tetto massimo di spesa è di 30mila euro, da moltiplicare per le unità immobiliari che compongono l’edificio, con riconoscimento della detrazione anche per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. Il tetto massimo di spesa è di 30mila euro, con riconoscimento della detrazione anche per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Questi interventi devono portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio oppure al raggiungimento di quella più alta. Il salto di classe energetica deve essere sancito dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da tecnico abilitato.
L’aliquota del 110% è applicabile anche per altri interventi di efficientamento energetico, purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli sopra descritti.
Si può arrivare al 110% dello sconto fiscale anche con gli interventi anti sismici.
L’installazione di impianti solari fotovoltaici (anche con sistemi di accumulo) dà diritto al 110% se attuata congiuntamente ad uno degli interventi energetici o agli interventi antisismici di cui sopra.
L’installazione negli edifici di impianti di ricarica di veicoli elettrici dà diritto al 110% se attuata con uno degli interventi energetici di cui sopra.
Il superbonus è ottenibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e si ripartisce tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Quanto sopra descritto si applica agli interventi effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche – al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni – su unità immobiliari, con esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale per quanto riguarda i tre interventi di riqualificazione energetica sopra descritti;
- dagli Istituti autonomi di case popolari (IACP), comunque denominati, su immobili di proprietà o gestiti per conto dei Comuni;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Il contribuente potrà optare per lo sconto sul corrispettivo o per la trasformazione dell’importo in credito d’imposta, cedibile ad istituti di credito e intermediari finanziari. Il fornitore potrà recuperare lo sconto in fattura scegliendo la cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, dovrà definire le modalità attuative del superbonus.
E’ un’occasione importante per riqualificare le abitazioni, per renderle più vivibili, più efficienti e più sicure, considerando la vetustà media del patrimonio immobiliare italiano. In questo modo, gli immobili riqualificati aumentano il loro valore, sia continuando ad abitarli che pensando ad una futura vendita.
Come sempre, sarà mia cura seguire l’evoluzione del superbonus e, in generale, delle diverse agevolazioni fiscali per la casa, pubblicando i relativi aggiornamenti qui sul mio blog.
Aggiornamento del 18 luglio 2020
Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge dal Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche rispetto al testo originario sono le seguenti:
- la durata del superbonus è stata estesa al 30 giugno 2022 solo per gli IACP;
- sono stati modificati alcuni tetti di spesa. Per l’isolamento termico, la detrazione verrà calcolata su limitedi 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro, per unità immobiliare, per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro, per u.i., per quelli più grandi. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale, il limite di spesa diventa di 20mila euro, per u.i., nei condomìni fino a otto unità immobiliari e di 15mila euro, per u.i., negli edifici con più di otto unità immobiliari;
- il superbonus, per gli interventi di riqualificazione energetica, è stato esteso anche alle seconde case, vale a dire per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- è stata ampliata la platea dei beneficiari: all’elenco sopra descritto, si aggiungono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche (queste ultime, solo per immobili adibiti in parte o del tutto a spogliatoi);
- nel caso in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, o nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto al superbonus siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi del normale ecobonus, purchè sia ottenuto il miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta;
- il superbonus per la riqualificazione energetica verrà riconosciuto anche ai lavori di demolizione e ricostruzione che, tra l’altro, sono stati considerati ristrutturazione edilizia nel recente Decreto Semplificazioni;
- quanto previsto per gli edifici unifamiliari, vale ora anche per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad es. le villette a schiera).
Nel Decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista la possibilità, per un privato in condominio, di realizzare a proprie spese interventi legati al superbonus, anche servendosi della cosa comune, purché, secondo l’articolo 1102 del Codice civile, “non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Aggiornamento del 23 luglio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un contribuente, fornendo i primi chiarimenti sul superbonus:
- rispondendo ad un contribuente che ha chiesto lumi sulle spese per lavori accessori collegati ad un intervento di sisma bonus, l’Agenzia ha affermato che la detrazione spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera;
- la cessione del credito può essere scelta anche da chi si avvale del cosiddetto regime forfetario;
- l’Agenzia ha fornito poi indicazioni su come effettuare il pagamento al fornitore.
La Risposta n. 224 del 22 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate puoi scaricarla cliccando qui.
Aggiornamento del 24 luglio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al superbonus del 110%: la puoi scaricare cliccando qui.
Aggiornamento del 5 agosto 2020
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio. Il decreto attuativo e i relativi allegati sono scaricabili dal sito del MISE.
Aggiornamento del 6 agosto 2020
E’ stato firmato dai Ministri competenti il decreto sui requisiti tecnici. Questo provvedimento, comunica il MISE, definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. In esso è stata anche prevista la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico. Il decreto sui requisiti tecnici è scaricabile dal sito del MISE.
Aggiornamento del 10 agosto 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare e le disposizioni attuative che definiscono nel dettaglio il superbonus: per approfondire, puoi leggere il mio post dedicato.
Aggiornamento del 17 agosto 2020
Nel Decreto Agosto è stata inserita una norma che semplifica, per le assemblee condominiali, le deliberazioni sul superbonus: su questo puoi leggere il mio post.
Sempre nel Decreto Agosto, è stata introdotta la possibilità di usufruire del superbonus anche per i castelli e palazzi eminenti (cat. catastale A/9), purché aperti al pubblico.
Aggiornamento del 29 settembre 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una nuova Risoluzione, la n. 60/E, in cui chiarisce, tra l’altro, che il limite delle due unità immobiliari non va considerato per gli interventi sulle parti comuni. Questa Risoluzione è consultabile sul sito dell’Agenzia.
Aggiornamento del 6 ottobre 2020
Ieri sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti, emanati ai primi di agosto, riguardanti i requisiti tecnici e i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Aggiornamento del 14 ottobre 2020
Nel Decreto Agosto, convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020, sono state apportate alcune novità per il superbonus:
- sono state estese le deliberazioni possibili per le maggioranze condominiali ridotte e la partecipazione all’assemblea può avvenire in videoconferenza: i dettagli nel mio post dedicato;
- è stata inserita una norma che definisce in maniera più ampia l’accesso autonomo agli edifici dall’esterno: “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”;
- le eventuali difformità urbanistiche e catastali di singole unità immobiliari all’interno di un condominio non comporteranno l’impossibilità di accedere al superbonus, pertanto le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati;
- per la ricostruzione nelle zone terremotate sono stati elevati i limiti di spesa: su questo puoi leggere il mio post dedicato.
Aggiornamento del 23 dicembre 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la Circolare n. 30, che risponde a molti quesiti riguardanti le novità del Decreto Agosto, i soggetti beneficiari, le tipologie di immobili ammessi, interventi e limiti di spesa, cessione credito e sconto in fattura, visti di conformità.
Aggiornamento del 31 dicembre 2020
Nella Legge di Bilancio 2021 sono state inserite alcune modifiche alla normativa del superbonus:
- E’ stata disposta la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (finora stabilita al 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Per gli IACP, la nuova scadenza è il 31 dicembre 2022. Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini in cui, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022), nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
- Nel superbonus ora rientra anche la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
- Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- Ora sono compresi nel superbonus gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni: su questo, puoi leggere il mio post dedicato.
- Fra gli edifici che accedono alle detrazioni sono ricompresi anche gli quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
- L’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dai terremoti del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008, dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (e quindi non più entro il 31 dicembre 2020). Su questo, puoi leggere il post dedicato.
- La detrazione applicabile per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
- Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 e sempre che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti) nel rispetto di determinati limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione. L’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
- Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi, a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
- Sono stati specificati i requisiti necessari ai fini del rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.
- Per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Se vuoi leggere i post di aggiornamento che ho pubblicato sul superbonus, clicca su questo link.
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