Con le disposizioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sono stati completati i provvedimenti che disciplinano il superbonus del 110%.
Le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate
L’8 agosto scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni che regolano le procedure per usufruire del superbonus del 110%.
Si tratta della Circolare n. 24/E e del provvedimento di attuazione degli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio che definiscono i destinatari, gli interventi e le opzioni per la cessione del credito d’imposta.
Chi può usufruire del superbonus del 110%
L’Agenzia spiega che possono accedere al superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.
Idem anche per gli imprenditori e autonomi che possiedono immobili in condomini per i lavori sulle parti comuni. Per i lavori su singole unità immobiliari, il bonus vale solo per immobili estranei all’attività esercitata.
Ha diritto all’agevolazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, purchè sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Gli interventi trainanti e quelli trainati
La Circolare 24/E (scaricabile qui) definisce inoltre gli interventi trainanti e quelli trainati, vale a dire con quali interventi si può accedere al superbonus del 110% e quali altri, eseguiti congiuntamente, possono godere della stessa aliquota. L’Agenzia precisa che tale condizione è soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Le spese accessorie
Rientrano nell’agevolazione i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
La cessione del credito
Il provvedimento (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate) afferma che la comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta.
Dopo i decreti attuativi emanati dai Ministri competenti, questi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate completano il quadro delle regole per usufruire del superbonus del 110%. Tutti i dettagli sulla misura, compresi i precedenti provvedimenti, li puoi trovare nel mio post dedicato.
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