E’ stato convertito in legge, al Senato, il “Salva casa”, il provvedimento per la semplificazione edilizia e urbanistica.
Con l’approvazione avvenuta mercoledì scorso al Senato, il decreto “Salva casa” è diventato definitivamente legge.
Il provvedimento contiene le norme per la semplificazione edilizia e urbanistica, per favorire la possibilità di sanare le piccole irregolarità e facilitare, quindi, le compravendite.
Rispetto alla prima formulazione approdata in Gazzetta Ufficiale nel maggio scorso, la conversione in legge operata in Parlamento ha ulteriormente arricchito il testo.
Più tempo per rimuovere gli abusi
Per rimuovere gli abusi per cui il Comune avesse negato la sanatoria, è stata disposta una proroga fino a 240 giorni, in luogo degli ordinari 90, per comprovate esigenze di salute o grave situazione socio-economica.
La doppia conformità
Il superamento della doppia conformità è stato previsto, a determinate condizioni, anche per le variazioni essenziali.
Gli importi per le sanzioni da versare rientrano tra € 1.032 e € 10.328.
Le tolleranze costruttive
Alle tolleranze costruttive già previste in origine, è stata aggiunta quella del 6% per le unità immobiliari sotto i 60 m².
Le tolleranze esecutive
Sono state incluse nelle tolleranze esecutive anche il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Lo stato legittimo
Lo stato legittimo si può ottenere, in maniera alternativa, dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio.
Inoltre, le difformità presenti nelle parti comuni dell’edificio non inficiano lo stato legittimo delle singole unità immobiliari e viceversa.
Cambi di destinazione d’uso
I cambi di destinazione d’uso dei primi piani fuori terra e dei seminterrati sono consentiti, se previsti dalle norme regionali.
Se per effettuare il cambio si ricorre ad interventi di edilizia libera, esso sarà considerato senza opere.
Il recupero dei sottotetti
In base a determinate condizioni, è stata inserita la norma che prevede il recupero dei sottotetti secondo le leggi regionali, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
Nuovi requisiti di agibilità
Sono stati modificati i parametri per l’agibilità relativi alle altezze (da 2,70 a 2,40 metri) e alle superfici minime per una singola persona (da 28 a 20 m²) e per due persone (da 38 a 28 m²).
Tali modifiche sono condizionate all’ottenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
Edilizia libera
E’ stata estesa ai porticati la possibilità di realizzare le Vepa (vetrate panoramiche amovibili). Tale estensione riguarda anche i porticati esterni, purché non siano gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.
Tra le opere di edilizia libera sono state incluse anche le pergole bioclimatiche.
Varianti precedenti al 1977
E’ prevista la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, nel caso in cui lo stesso sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della “Legge Bucalossi” del 1977.
In prospettiva
Con queste norme sulla semplificazione edilizia e urbanistica è possibile rimettere in carreggiata, tra l’altro, quegli immobili che avevano difficoltà a stare nel mercato immobiliare.
Rimane sempre opportuno, a mio avviso, avvalersi di tecnici abilitati e competenti, considerando anche che bisogna spesso tener conto delle norme locali (regionali e comunali).
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Aggiornamento del 27 luglio 2024
Il decreto convertito in legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore domani.
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