La Cassazione ha chiarito ulteriormente il ruolo dell’amministratore condominiale nel contrasto agli abusi edilizi nelle parti comuni.
La Corte di Cassazione è intervenuta su un caso relativo ad abusi edilizi che interessavano le parti comuni di un condominio.
Con l’Ordinanza n. 7884/2021, la Cassazione ha specificato che “la denuncia dell’abuso della cosa comune da parte di un condomino rientra, pertanto, tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio che spetta di compiere all’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, n. 4, c.c., senza alcuna necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini”.
L’uso della cosa comune è disciplinato dall’art. 1102 del c.c., secondo il quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Per il condomino che andasse contro questa norma, compiendo degli abusi edilizi, l’amministratore di condominio potrebbe agire in giudizio autonomamente, non necessitando di autorizzazione assembleare.
Questo pronunciamento della Corte di Cassazione, evidenziando il ruolo dell’amministratore condominiale, può, tra l’altro, accelerare il percorso verso la risoluzione delle problematiche causate dagli abusi edilizi in merito alla possibilità di usufruire del superbonus.
Per la detrazione del 110%, infatti, il tecnico deve asseverare lo stato legittimo delle parti comuni che, ai sensi dell’art. 1102 del c.c., devono essere libere da abusi edilizi compiuti da condomini, pena la non applicabilità dell’agevolazione fiscale.
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