La legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto scorso, contiene migliori condizioni per i clienti che devono stipulare polizze per i mutui.
E’ entrata in vigore il 29 agosto 2017 la nuova legge annuale per il mercato e la concorrenza, dopo un lungo tempo di esame del Parlamento.
La Legge n. 124 del 4/8/2017, dopo il via libera delle Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/8/2017.
Contiene norme sul mercato e la concorrenza in svariati settori ed è composta da un solo articolo con 192 commi.
Riguarda, tra l’altro, le telecomunicazioni, le RCA, diverse categorie professionali, le farmacie, il turismo ed anche l’ambito delle assicurazioni nel credito immobiliare.
Per quanto concerne le polizze per i mutui, al comma 135 sono elencate alcune modifiche alla Legge 27 del 2012 (una precedente normativa sulla concorrenza), con le quali si intende favorire la possibilità di scelta per il cliente.
La nuova norma infatti dice che banche e intermediari finanziari, se condizionassero l’erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un’assicurazione, o se la stessa fosse connessa o accessoria, devono accettare la polizza reperita sul mercato dal consumatore.
Nel caso in cui tale polizza fosse necessaria ad ottenere il finanziamento, dovrà possedere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dagli intermediari finanziari.
Pertanto, a differenza di quanto prevedeva la Legge 27/2012, non sarà più la banca a dover sottoporre al cliente almeno due diversi preventivi di polizze per i mutui, ma lui stesso potrà scegliere tra le offerte del mercato.
Nel caso in cui il consumatore sottoscriva una polizza proposta dalla banca, ha diritto di recessione dalla stessa entro sessanta giorni ed il contratto di finanziamento resta valido ed efficace.
Laddove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per le condizioni offerte, il cliente potrà sostituirla con un prodotto trovato autonomamente, purchè con i contenuti minimi di cui sopra.
Gli intermediari finanziari, o le compagnie assicurative, devono informare il consumatore su quanto stabilito tramite comunicazione separata da quella contrattuale.
Il cliente, inoltre, ha diritto a conoscere l’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in termini assoluti che percentuali.
Con l’occasione, segnalo la recente pubblicazione della guida della Banca d’Italia al mutuo ipotecario, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
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