Dopo quasi due anni, la Regione Lazio ha rinnovato il regolamento delle strutture extralberghiere, contenente diverse novità.
Nel Lazio, ed a Roma in particolare, l’accoglienza fornita da bed and breakfast, case vacanze e ostelli è rilevante e costituisce fonte di reddito in ambito turistico.
La Regione Lazio ha inteso rinnovare il regolamento delle strutture extralberghiere, modificando alcuni aspetti del provvedimento emanato nell’agosto 2015.
La stessa Regione afferma che questo regolamento rinnovato – il n. 14 del 16/6/2017, pubblicato sul BUR Lazio n. 49 del 20/6/2017 – fornisce maggiore chiarezza e semplificazione, adegua il settore alle nuove evoluzioni del mercato, favorisce l’autoimprenditorialità e la tutela per chi agisce correttamente.
Le tipologie di strutture individuate nel regolamento, rispetto al 2015, sono dieci, vale a dire una in più, infatti sono state aggiunte le Case del Camminatore, che sono inserite nella rete dei cammini del Lazio.
Rimangono immutate le altre nove: Guest house o Affittacamere, Ostelli per la gioventù, Hostel o Ostelli, Case e Appartamenti per vacanze, Case per ferie, Bed & Breakfast, Country house o Residenze di campagna, Rifugi montani e Rifugi escursionistici.
Per ogni tipologia è specificata la possibilità o meno di svolgere le attività anche in forma non imprenditoriale.
Tra le principali novità del regolamento modificato, si evince che l’art. 3 del testo del 2015 è stato completamente eliminato. Esso riguardava la possibilità, per i Comuni, di stabilire specifici periodi di chiusura per le strutture gestite in forma non imprenditoriale. L’eliminazione di tale facoltà per i Comuni è conseguente alla Sentenza del TAR Lazio n. 6755 del 13/6/2016.
Inoltre, il riferimento alla possibilità per le strutture di “avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi” viene ripetuto praticamente per ognuna delle tipologie previste. Nel regolamento del 2015, invece, tale eventualità era espressa genericamente nell’articolo dedicato alle comunicazioni da trasmettere ai Comuni e all’Agenzia del Turismo.
A proposito delle comunicazioni che i gestori delle strutture devono effettuare sulla propria attività, la Regione afferma che l’intento è sia di rilevare i flussi turistici che di favorire l’emersione di chi opera fuori norma. Ogni struttura sarà infatti contrassegnata da un codice identificativo e la banca dati sui flussi sarà accessibile dagli utenti e dalle autorità preposte ai controlli.
Segnalo, inoltre, che il regolamento è rivolto anche a chi gestisce, in forma occasionale e non imprenditoriale, attività di locazione turistica, in immobili adibiti ad abitazioni, senza prestazioni di servizi ulteriori. L’articolo 12 bis, prevede, quindi anche questa forma di ospitalità, negli Alloggi ad uso turistico, che può essere anche per una sola notte.
Per le varie strutture extralberghiere il regolamento prevede gli obblighi a cui i gestori devono adempiere, tra cui la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR).
Negli Allegati al regolamento, per ogni tipologia, sono indicati i requisiti obbligatori minimi per lo svolgimento delle diverse attività.
Tali requisiti riguardano orari, servizi di pulizia, servizi di assistenza e comunicazione, eventuali servizi complementari, oltre che le tipologie catastali, le dimensioni e le funzioni degli immobili adibiti a sede delle attività.
Per fare un esempio, nei Bed & Breakfast la dimensione minima – al netto della eventuale stanza da bagno – della camera singola dovrà essere di 8 mq., mentre la doppia dovrà essere di almeno 14 mq.
Con l’occasione, ti segnalo il post che avevo scritto sul regolamento n. 8 del 7/8/2015, emanato precedentemente dalla Regione Lazio.
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