L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come mantenere le agevolazioni nel caso in cui, tra i requisiti prima casa, non venisse rispettato quello lavorativo.
Nella Risoluzione n. 53/E del 27 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, partendo da un caso specifico, chiarisce in senso generale l’applicazione della norma.
La situazione particolare presa in esame riguarda una persona che ha interpellato l’Agenzia. Nell’acquisto della prima casa, il soggetto aveva esplicitato l’impegno a rispettare il requisito prima casa, dichiarando lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalente nel Comune dell’immobile in oggetto.
Non essendo riuscito a portare avanti l’impegno professionale, l’interpellante ha chiesto chiarimenti all’ente fiscale sulla possibilità di mantenere le agevolazioni portando la residenza nello stesso Comune.
L’Agenzia – citando la lettera a) della Nota II bis all’articolo 1 del Testo unico dell’imposta di registro – ha quindi affermato che, non essendo trascorsi interamente i 18 mesi entro cui trasferire la residenza, il soggetto può ancora beneficiare dell’agevolazione.
Tale nuova dichiarazione va però redatta con le stesse “formalità giuridiche dell’atto originario”, per cui la persona interessata deve tornare dal notaio e rettificare il requisito.
L’atto di rettifica può essere svolto anche successivamente alla registrazione dell’atto di acquisto, purché non sia arrecato pregiudizio all’attività di controllo dell’ufficio. Ciò vale a dire che la rettifica è possibile, a meno che l’Agenzia delle Entrate non abbia già emesso l’avviso di liquidazione – il disconoscimento delle agevolazioni prima casa – avendo rilevando la mancanza del presupposto per cui beneficiarne.
Sintetizzo schematicamente il percorso dettato dalle Entrate:
- la persona acquista una prima casa, dichiarando di svolgere attività lavorativa nel Comune ove è ubicato l’immobile;
- per vicissitudini professionali, il requisito dell’attività lavorativa decade;
- il soggetto, entro i 18 mesi dall’acquisto, può trasferire la residenza (che è requisito alternativo a quello lavorativo), per mantenere l’agevolazione;
- l’impegno a risiedere nel Comune dove è sito l’immobile acquistato va dichiarato con la stessa formalità di quello originario;
- l’atto di rettifica può essere redatto – anche dopo la registrazione dell’acquisto – purché l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il requisito espresso inizialmente;
- l’atto di rettifica va registrato nello stesso ufficio in cui è avvenuta la registrazione dell’atto di acquisto originario.
Con l’occasione, ti segnalo un altro mio post sul tema prima casa: vendendo la precedente entro un anno dall’acquisto, l’agevolazione è possibile.
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