L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità con cui fruire del superbonus per magazzini e locali di deposito destinati a diventare abitazioni.
Con la Risposta n. 538/2020, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto espresso nella Circolare 19/E del 2020, in cui era stato spiegato che la detrazione per lavori di ristrutturazione compiuti in un fienile sarebbe stata fruibile con il cambio di destinazione d’uso in abitativo.
La Risposta n. 538 riguarda un edificio accatastato in C/2, per il quale era stata chiesta la possibilità di usufruire del superbonus del 110%, per i lavori che avrebbero portato l’unità immobiliare, originariamente adibita a stalla, a diventare “un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare”.
L’Agenzia ha quindi confermato quanto detto nella Circolare per i lavori proposti, “purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e semprechè l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio”.
Questo pronunciamento è importante, in quanto permette la fruizione del superbonus per immobili, come i magazzini e i locali di deposito, che potrebbero essere in disuso e che, diventando abitazioni con il cambio di destinazione d’uso, avrebbero nuova vita, a tutto vantaggio dei cittadini.
Nella stessa Risposta n. 538 (che puoi scaricare cliccando qui), l’Agenzia delle Entrate ha anche offerto chiarimenti sulla possibilità di cumulare diverse detrazioni e sulla sovrapposizione delle agevolazioni.
Inoltre, l’ente fiscale ha fornito spiegazioni sul rapporto tra lo sconto in fattura e i SAL (stati di avanzamento lavori).
Per conoscere più nel dettaglio il superbonus del 110%, puoi leggere il mio post dedicato.
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