E’ in vigore la norma che prevede un nuovo regime fiscale per le locazioni brevi, tipicamente turistiche, gestite da persone fisiche o intermediari.
Le locazioni brevi, vale a dire con durata fino a 30 giorni, riguardano per lo più il mercato turistico, ma non solo. Si tratta di una forma contrattuale abbastanza diffusa in Italia, anche al di fuori delle città a prevalente vocazione turistica.
Lo Stato ha deciso di contrastare il “nero”, non accontentandosi della possibile applicazione della cedolare secca. Gli intermediari immobiliari, tra cui anche i portali online, dovranno agire anche da sostituti d’imposta, applicando la ritenuta ai corrispettivi incassati.
Questa norma è contenuta nel Decreto Legge 50/2017 (la cosiddetta manovrina). E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2017 – Supplemento Ordinario n. 20 ed è entrata in vigore lo stesso giorno.
All’articolo 4, vengono anzitutto definite le locazioni brevi come contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, con durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di biancheria e pulizia. Tali contratti sono stipulati da persone fisiche, non esercitanti attività d’impresa, in forma diretta o tramite intermediari immobiliari, tra cui anche i portali online.
Con decorrenza dal 1° giugno 2017, per le locazioni brevi potrà essere applicata la cedolare secca del 21%, come alternativa all’Irpef ed all’imposta di registro. La cedolare si può scegliere anche per i corrispettivi lordi ricavati da sublocazioni e da contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario per il godimento dell’immobile a favore di terzi.
Chi agisce l’intermediazione immobiliare (agenti e anche portali online) deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti stipulati dalle persone, locatori e conduttori, che hanno messo in contatto. Se la comunicazione è omessa, incompleta o infedele, la sanzione può arrivare fino a € 2.000 e si riduce della metà se entro i quindici giorni successivi alla scadenza gli intermediari rimediano alla mancanza.
La novità più rilevante è sempre a carico degli intermediari, in quanto diventano sostituti d’imposta laddove incassino i corrispettivi per i contratti di locazione breve. Sui proventi devono infatti operare una ritenuta del 21% e provvedere al relativo versamento, che sarà a titolo di acconto nel caso in cui non sarà stata scelta la cedolare secca.
Inoltre, agli intermediari spetta l’invio della relativa certificazione ai proprietari, in base all’art. 4 del Decreto 322 del 1998.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa norma, l’Agenzia delle Entrate ne stabilirà le disposizioni di attuazione, tra cui la trasmissione e conservazione dei dati a cura degli intermediari.
Con l’occasione, ti segnalo il mio recente post dedicato alle nuove regole per le locazioni a canone concordato, transitorie e per studenti universitari.
Aggiornamento del 24 giugno 2017
Il Decreto Legge n. 50 del 20/4/2017 è stato definitivamente convertito in legge dal Senato il 15 giugno scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/6/2017. La norma sulle locazioni brevi è nell’articolo 4.
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