L’articolo 560 del codice di procedura civile è stato riscritto nel decreto semplificazioni, prevedendo nuove tutele per il debitore e la sua famiglia.
L’iter normativo
Il provvedimento che ha riscritto l’art. 560 del codice di procedura civile (cpc) nasce dalla volontà del Governo di tutelare maggiormente i debitori esecutati.
L’input era stato dato a suo tempo dalla nota vicenda dell’imprenditore Bramini, che vantava crediti nei confronti dello Stato e contemporaneamente pignorato a causa del fallimento aziendale. Inizialmente la norma era stata pensata proprio per i cittadini oggetto di pignoramento e allo stesso tempo in credito con lo Stato.
In seguito, l’art. 560 cpc è stato totalmente riscritto. Esso è rivolto in generale ai debitori esecutati, a prescindere se siano o meno creditori rispetto alla Pubblica Amministrazione.
Per questo, nell’ambito delle disposizioni comprese nel cosiddetto “decreto semplificazioni”, il DL 135 del 14/12/2018 è stato convertito nella Legge n. 12 del 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 ed entrata in vigore il giorno dopo.
Il nuovo articolo 560 cpc
All’articolo 4 della Legge 12/2019 il comma 2 è stato interamente sostituito, rispetto alla versione adottata inizialmente nel DL 135/2018.
Il nuovo articolo 560 cpc, denominato “Modo della custodia”, è composto di otto commi che definiscono la modalità di gestione dell’immobile pignorato.
La novità più importante è quella relativa all’immobile pignorato e a chi lo abita: se esso è abitato dal debitore e dai suoi familiari, il giudice non ne può disporre il rilascio, fino al decreto di trasferimento. Fino a questo decreto, quindi, il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile.
Il giudice può comunque disporre la liberazione dell’immobile, pur se abitato dal debitore, nei seguenti casi:
- è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti;
- l’immobile non viene tutelato e ben mantenuto;
- in caso di violazione degli altri obblighi di legge che il debitore è tenuto a rispettare;
- se l’immobile non è abitato dal debitore e dai suoi familiari.
Per mettere in locazione l’immobile pignorato, il debitore deve essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
Questa normativa non sarà applicabile alle esecuzioni iniziate prima della data di entrata in vigore, vale a dire il 13 febbraio 2019.
Più tempo per vendere
L’articolo 4 della Legge 12/2019 contiene un’altra novità in materia di pignoramento, con la modifica dell’articolo 495 cpc.
E’ stato inserito un tempo più ampio per poter convertire il pignoramento pagando una somma in denaro rateizzabile, con un termine massimo che ora, dagli originari tre, diventa di quattro anni.
Le prospettive
Il nuovo articolo 560 cpc tutela maggiormente i debitori esecutati, soprattutto con riferimento alla possibilità di abitare la casa pignorata fino alla vendita.
La procedura di vendita dell’immobile pignorato, dal mantenimento diligente fino al diritto di visita dei potenziali acquirenti, pare essere anch’essa tutelata, nel senso che il debitore, se non ottemperante, rischia il rilascio immediato dell’immobile.
Per questo è importante la figura del custode, che deve vigilare sul comportamento del debitore rispetto alla tutela del bene e della sua vendibilità, rendendo conto al giudice.
Come sempre, sarà mia cura informarti qui sul mio blog su ulteriori novità normative in campo immobiliare.
Intanto, ti invito a leggere il mio post relativo alla proroga dell’accordo ABI-Consumatori che prevede la sospensione delle rate alle famiglie in difficoltà economiche.
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Monica garzon
Salve,
Ho una domanda, se il pignoramento ormai è estinto e non è più in corso alcuna procedura in quanto nessuno ha mai acquistato all’asta l’ inmobile, come debe fare il debitore per ritornare ad abitare ?
Quali sono i documenti che debe avere per non avere problemi al arrivare e vivere di nuovo nel inmobile?
Grazie
Dario D'Orta
Salve, la invito cortesemente a contattarmi al 3397671070, in orari d’ufficio, in modo da poter approfondire la questione e valutare se posso esserle d’aiuto.
Grazie, buona giornata.
Dario D’Orta