Grazie all’inserimento nel decreto Milleproroghe, il bonus verde sarà attivo anche nel 2020 per agevolare la sistemazione di giardini e terrazzi.
Il bonus verde nel Milleproroghe
Sabato scorso si è tenuto il Consiglio dei Ministri in cui, tra l’altro, il Governo ha emanato il decreto cosiddetto Milleproroghe, con il quale ha dato continuità a diverse norme, tra cui, appunto, il bonus verde.
Il bonus verde è stato quindi prorogato fino al 31 dicembre 2020. A seguire, ti riassumo le principali caratteristiche di questa agevolazione.
Le spese ammissibili
Il bonus verde nasce con la Legge di Bilancio 2018.
Prevede una detrazione del 36% dall’Irpef, per le spese effettuate per interventi di sistemazione a verde di:
- edifici esistenti,
- unità immobiliari,
- pertinenze,
- recinzioni.
Si possono detrarre anche le spese per:
- impianti di irrigazione,
- pozzi,
- coperture a verde e di giardini pensili.
Inoltre, sono ammissibili alla detrazione anche le spese di progettazione e manutenzione, purché connesse agli interventi descritti sopra.
Il limite massimo di spesa è pari a € 5.000, con riferimento alla singola unità immobiliare e, per usufruire di questa agevolazione, i pagamenti devono essere tracciabili.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali (costanti e di pari importo).
I destinatari
Il bonus verde è per i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi.
Nei condomini
Si possono detrarre anche gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomini (v. artt. 1117 e 1117 bis del Codice civile). Per questa fattispecie, l’importo massimo agevolabile corrisponde a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
La detrazione spetta al singolo condomino in base alla quota a lui imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i tempi previsti per presentare la dichiarazione dei redditi.
Alcune disposizioni fiscali
Ti ricordo anche alcune disposizioni fiscali per l’applicazione del bonus verde (derivanti dai commi 5, 6 e 8 dell’art. 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi – DPR 917/1986):
- la detrazione si riduce al 50% quando gli interventi sono attuati in immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero dell’attività commerciale;
- la detrazione si può cumulare con le agevolazioni già previste su immobili oggetto di vincolo (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ridotte nella misura del 50%;
- in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta – salvo che le parti si siano accordate diversamente – all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
A proposito di riqualificazione degli immobili, ti segnalo il mio post in cui descrivo l’ultima rilevazione Camera dei Deputati-Cresme sull’impatto fornito dagli incentivi in campo edile ed energetico.
Aggiornamento del 31 dicembre 2020
Con la Legge di Bilancio 2021, il bonus è stato prorogato al 31/12/2021.
Aggiornamento del 31 dicembre 2021
Con la Legge di Bilancio 2022 questa misura è stata prorogata: tutti i dettagli nel post dedicato.
__________________________________________
Lascia un commento