E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che definisce le modalità di esercizio dei condhotel, per la convivenza delle funzioni alberghiere e residenziali.
Il lungo iter legislativo per la definizione dei condhotel è finalmente approdato al decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso.
In esso vengono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, in attuazione dell’articolo 31 dello Sblocca Italia, che ne previde l’istituzione, rimandando, appunto, ad una specifica regolamentazione.
Dopo il via libera della Conferenza Unificata prima e della Corte dei Conti poi, il decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei Beni Culturali e Turismo e di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entrerà in vigore il 21 marzo prossimo.
Il condhotel ha come specificità la convivenza tra la funzione alberghiera e quella residenziale.
Si tratta infatti di un esercizio alberghiero aperto al pubblico che, sotto una gestione unitaria, si compone di una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse. Tali unità forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente il vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.
Si tratta quindi di una opportunità di diversificazione dell’offerta ricettiva turistica, tale per cui si mettono a disposizione degli ospiti camere o appartamenti.
In base al decreto, la superficie netta delle unità residenziali non può superare il 40% del totale della superfice netta destinata alle camere.
Tra le condizioni di esercizio vi è la presenza di almeno sette camere, al netto delle unità residenziali, in seguito alla riqualificazione dell’esercizio alberghiero, che deve comportare una classificazione superiore di almeno una stella, per arrivare ad un minimo di tre.
Le unità devono essere collocate nel medesimo comune, a non oltre 200 metri di distanza dall’edificio alberghiero.
Inoltre, la portineria deve essere unica sia per i proprietari delle unità abitative che per gli ospiti dell’esercizio alberghiero.
Va poi rispettata la normativa sull’agibilità, come da articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia).
Nella riqualificazione alberghiera per cui alcune camere cambiano destinazione d’uso, serve la rimozione dei vincoli e le Regioni posso prevedere semplificazioni ad hoc. Nel caso in cui non sia necessaria la variante urbanistica, i Comuni possono permettere lo svincolo parziale dietro il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
L’utilizzo e la compravendita delle unità immobiliari comprese nel condhotel sono specificamente regolate dal decreto. E’ importante per gli alberghi, infatti, vendere alcune unità immobiliari, per avere risorse da destinare alla riqualificazione.
Il decreto prevede che le Regioni possano adottare specifici provvedimenti per la realizzazione dei condhotel, affinchè, d’intesa con i Comuni interessati, vi sia un’adeguata proporzione tra unità abitative e ricettività alberghiera.
Con l’occasione, ti segnalo che è ancora aperto il bando della Regione Lazio sulla ricettività turistica, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
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