Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme che accrescono le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
La nuova normativa
In attuazione di una legge delega risalente al 2017 (di cui avevo parlato a suo tempo nel mio post dedicato), è stato varato il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che contiene, tra l’altro, nuove disposizioni ad ulteriore tutela di chi acquista immobili da costruire.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio scorso, il Decreto Legislativo n. 14 del 12/1/2019 contiene, dall’articolo 385 al 388, nuove garanzie, modificando alcuni articoli del D.Lgs. n. 122 del 2005 (“Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”).
Questi articoli del Codice della crisi d’impresa sono compresi tra quelli che entreranno in vigore il 16 marzo 2019.
Quanto descritto a seguire riguarderà i “contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”.
Le nuove garanzie
Le accresciute tutele per chi compra da un costruttore riguardano:
- l’escussione della fideiussione prestata dal costruttore è ora possibile anche per la mancata consegna della polizza decennale postuma, oltre che per la situazione di crisi in cui può essere incorso lo stesso costruttore;
- per i motivi sopra indicati, l’acquirente (e solo lui) può far valere la nullità del contratto;
- i contenuti della fideiussione e della polizza di assicurazione, ed i relativi modelli standard, saranno determinati da successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico;
- gli estremi della polizza assicurativa e la sua conformità al modello standard devono essere contenuti nell’atto di trasferimento dell’immobile;
- il contratto preliminare e ogni altro contratto diretto ad un successivo acquisto devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
In questi punti è contenuto il senso della novità, vale a dire la presenza di norme più stringenti in merito alla garanzia fideiussoria – che il costruttore deve rilasciare e consegnare all’acquirente per le somme già riscosse prima del trasferimento della proprietà dell’immobile – e al contenuto e alla forma che gli atti di trasferimento dovranno possedere.
Altra novità contenuta nel Codice
Nel Codice della crisi d’impresa c’è un’altra disposizione sul fronte immobiliare ed è quella relativa alla possibilità di sciogliere un contratto preliminare di vendita all’interno di una procedura di liquidazione giudiziale.
Questa norma, contenuta nell’articolo 173 del D.Lgs. 14 del 2019, entrerà in vigore il 15 agosto 2020.
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