Il 9 ottobre scorso è entrato in vigore il Decreto n. 140 del 13 agosto 2014 del Ministero della Giustizia, che prevede criteri e modalità per la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio.
Dal 9 ottobre 2014, quindi, chiunque vuole intraprendere la professione e diventare amministratore di condominio deve seguire le indicazioni previste dal Decreto 140, che attua su questo tema la Legge di riforma del condominio n. 220/2012.
L’articolo 2 del Decreto definisce gli obiettivi di tale formazione, vale a dire migliorare, accrescere e aggiornale le competenze necessarie a svolgere la professione in qualità.
L’articolo 3 descrive i requisiti dei formatori: qualità morali, competenze e titoli.
Nell’articolo 4 viene definita la figura e le caratteristiche del responsabile scientifico che ha il compito di verificare i requisiti dei formatori, il rispetto dei contenuti dei corsi e l’attestazione del superamento dell’esame finale.
L’articolo 5 prevede che la formazione iniziale duri almeno 72 ore, da svolgersi per un terzo in forma di esercitazioni pratiche. Da tale obbligo sono esonerati gli amministratori scelti tra i condomini dello stesso stabile o da chi ha svolto la funzione per almeno un anno tra il 2010 e il 2013. L’aggiornamento (annuale e obbligatorio per tutti gli amministratori) avrà durata di almeno 15 ore. Sempre nell’articolo 5 sono elencate le materie di interesse dell’amministratore su cui dovranno basarsi le attività formative.
Le modalità di avvio e svolgimento del corso e i nominativi del responsabile scientifico e dei formatori andranno comunicati al Ministero della Giustizia tramite posta certificata. Eccezion fatta per l’esame finale, il corso potrà svolgersi anche per via telematica.
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