E’ in vigore dal 9 agosto scorso il Decreto che rende operativo, con il riparto per il 2016, il Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli.
Il Decreto del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 25/7/2016) si basa sul DL 102 del 2013 che aveva istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, come misura di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare.
Nel provvedimento – firmato dai Ministri Delrio (MIT) e Padoan (Ministero dell’Economia e delle Finanze) – vengono ripartiti i fondi per il 2016 e stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole attraverso cui accedere ai contributi.
Il Fondo per il 2016 dispone complessivamente di 59,73 milioni di euro e la ripartizione si basa sul numero di provvedimenti di sfratto emessi per morosità (69.015 in tutta Italia), registrati dal Ministero dell’Interno al 31/12/2014.
Per quanto concerne il Lazio, sono stati registrati più di ottomila provvedimenti di sfratto, pertanto la dotazione ammonta a poco più di 7,5 milioni di euro (puoi scaricare la tabella di ripartizione nazionale allegata al Decreto cliccando qui).
E’ compito delle Regioni l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa, per la corresponsione del Fondo, anche unitamente a stanziamenti regionali.
Il Decreto definisce la morosità incolpevole come “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.
A titolo esemplificativo, la legge elenca una serie di possibili cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- consistente riduzione dell’orario di lavoro per accordi sindacali o aziendali;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti lavorativi a termine o atipici;
- cessazione di attività professionali o di imprese registrate, per cause di forza maggiore o consistente perdita di avviamento;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, per cui si è ridotto il reddito complessivo dello stesso nucleo o la necessità di impiegare parte notevole del reddito per spese mediche e assistenziali.
I Comuni, in base alle disponibilità finanziarie, devono verificare che il richiedente abbia i seguenti requisiti economici e sociali:
- reddito ISE non superiore a € 35.000 oppure reddito da lavoro con valore ISEE non superiore a € 26.000;
- destinatario di atto di intimazione di sfratto;
- titolare di un contratto di locazione abitativa per un immobile (esclusi gli immobili di lusso) in cui risiede da almeno un anno;
- cittadinanza italiana, di un paese UE o titolare di permesso di soggiorno;
- il Comune verifica inoltre che nessun componente del nucleo familiare possieda altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze, nella provincia di residenza;
- è un criterio di preferenza che nel nucleo familiare almeno un componente sia ultra 70enne, ovvero minore, ovvero invalido almeno per il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle ASL per un progetto assistenziale individuale.
L’importo massimo concedibile ad ogni richiedente non potrà superare € 12.000, con queste modalità specifiche di utilizzo:
- massimo € 8.000 saranno rivolti a sanare la morosità incolpevole, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
- fino a € 6.000 per consentire il differimento dell’esecuzione, consentendo al moroso incolpevole di trovare una nuova soluzione abitativa;
- versare il deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione;
- versare le mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato, fino al raggiungimento del tetto complessivo di € 12.000;
- i contributi descritti negli ultimi due punti potranno essere corrisposti dal Comune contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Sarà compito dei Comuni comunicare con le Prefetture l’elenco dei richiedenti con i requisiti per ottenere il contributo e le conseguenti valutazioni sull’adozione di misure di graduazione programmata degli interventi di forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti. Le Regioni effettueranno il monitoraggio sull’utilizzo sia del Fondo che di eventuali stanziamenti regionali, in base a specifiche definite dal MIT.
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