Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, diventato legge, che contiene provvedimenti per le regioni del Centro Italia colpite dal terremoto.
Il Decreto-legge 55 del 29 maggio 2018 è entrato ieri in vigore, dopo l’iter parlamentare che si è chiuso positivamente alla Camera dei deputati il 19 luglio, con l’approvazione, senza modifiche, del testo proveniente dal Senato. Al Senato invece era avvenuta una integrazione significativa al testo varato a maggio, con l’aggiunta di diversi nuovi articoli e commi.
Il provvedimento, convertito nella Legge n. 89 del 24 luglio 2018, comprende “ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.
In sintesi, ti offro una descrizione delle principali misure, con particolare attenzione per quelle inerenti le questioni edili e immobiliari.
Le proroghe
Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2018, con relativo stanziamento di 300 milioni di euro, ed è stato disposta la possibilità di un’eventuale proroga di altri dodici mesi.
Sono stati inoltre prorogati o sospesi i termini relativi a adempimenti e versamenti tributari e contributivi, al pagamento del canone RAI e per i mutui. Anche le misure di sostegno al reddito sono state prorogate a tutto il 2018.
Facilitazioni per la ricostruzione post-terremoto
- C’è la possibilità per i Comuni di mettere a disposizione aree attrezzate per finalità turistiche, affinchè i proprietari di seconde case possano collocarvi roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili.
- Riguardo ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, vengono inclusi per gli immobili gravemente danneggiati, oltre agli interventi per l’adeguamento igienico-sanitario, anche quelli antincendio, energetici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. E’ possibile aumentare la superficie esistente laddove sia necessario per il rispetto, oltre che delle norme igienico-sanitarie ed energetiche, anche di quelle antincendio e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Per gli interventi di ricostruzione, l’indennità di occupazione del suolo pubblico sarà compresa nel quadro relativo alle richieste di contributo.
- La scadenza per la presentazione della documentazione inerente gli interventi di immediata esecuzione slitta al 31 dicembre 2018.
- E’ stata elevata la soglia di obbligatorietà SOA, per cui ora è definito un importo superiore a 258mila euro, e non più 150mila, per l’attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese che lavorano all’immediata riparazione di edifici con danni lievi.
- Gli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione sono esclusi dalla VAS (Valutazione ambientale strategica) ad alcune condizioni, relative all’aumento della popolazione, aumento delle aree urbanizzate, opere soggette a VIA o valutazione d’incidenza.
- Passa da 18 a 30 mesi il tempo massimo consentito per trasportare e depositare i materiali di scavo in siti di deposito intermedio, idonei dal punto di vista della sicurezza ambientale.
- La demolizione e ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti è consentita all’interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme che regolano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati. Tale deroga è attuabile purchè l’immobile rispetti la sicurezza stradale e la distanza minima dalla strada non sia inferiore a quella esistente.
Difformità e abusi sanabili e interventi attribuibili all’edilizia libera
- Per gli interventi edilizi con lievi difformità, attuati prima del sisma, in assenza di SCIA o in difformità da essa, si potrà sanare tale situazione con una SCIA in sanatoria, contestualmente alla richiesta di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile. E’ fatto salvo il pagamento della sanzione che oscillerà tra 516 e 5.164 euro. Questa possibilità è riservata agli immobili privati ubicati nei Comuni colpiti dal terremoto, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto-legge 189 del 2016. Le difformità strutturali non devono però aver causato in via esclusiva il danneggiamento dell’edificio.
- Per accelerare la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma, laddove siano state presentate per essi domande di condono edilizio in base alle leggi del 1985, 1994 e 2003 e tali domande non abbiano ancora avuto definizione, la certificazione di idoneità sismica è sostituita da perizia del tecnico incaricato. Il tecnico redige quindi il certificato di idoneità statica, in base al Decreto ministeriale del 15/5/1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive), oppure, in caso di impossibilità, indica gli interventi necessari alla sua redazione, valutando i costi. In questo caso, l’autorizzazione sismica viene rilasciata dalla Conferenza regionale.
- Gli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative vengono fatti rientrare tra le attività di edilizia libera. Si tratta di opere, manufatti e installazioni realizzati o acquistati da proprietari (o parenti entro il terzo grado) di immobili dichiarati inagibili. Sono comunque fatte salve le norme antisismiche e quelle di tutela dal rischio idrogeologico. Tali opere vanno demolite o rimosse entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile riparato o ricostruito. Pur se originariamente temporanei, questi manufatti possono essere mantenuti anche dopo la riparazione dell’immobile danneggiato, nel caso in cui rispettino gli strumenti urbanistici vigenti e le disposizioni su beni culturali e paesaggio. In questo caso, vanno corrisposti i contributi relativi al permesso di costruire.
Le prospettive
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge in questione, il Commissario straordinario del Governo deve predisporre le linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione, con relativa pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.
Come visto sopra, il provvedimento sul sisma nell’Italia centrale contiene misure diverse, in quantità e qualità.
C’è il tentativo di garantire rapidità alla ricostruzione, considerando che sono passati già due anni dalle prime scosse, per salvaguardare la vita e le prospettive delle persone che vivono quei territori.
A mio avviso, è da monitorare l’effetto soprattutto delle misure che facilitano la sanatoria di abusi e difformità in quanto, come noto, l’Italia è praticamente nella sua interezza un territorio a rischio, non solo dal punto di vista sismico. Per cui, bisognerà osservare se le misure contenute in questa legge costituiranno un precedente per la gestione di nuovi eventi catastrofali che potrebbero accadere nel nostro Paese.
Credo sia necessario uscire dalla logica dell’emergenza, invece di rassegnarsi a governarla.
Il futuro deve essere garantito anche dal punto di vista della qualità del costruito o del ricostruito, proprio perché siano sempre limitate al massimo le perdite umane, oltre che quelle economiche, sociali e culturali.
Con l’occasione, per guardare anche verso un’ottica preventiva, segnalo il mio post sul sisma bonus, la misura per la riqualificazione di abitazioni e attività produttive.
Aggiornamento del 20/11/2018
Entra oggi in vigore la Legge 130/2018 che, tra l’altro, prevede disposizioni urgenti per la città di Genova e per le emergenze dovute ai terremoti nel Centro Italia e nell’Isola d’Ischia. Questo provvedimento è frutto della conversione in legge del Decreto n. 109/2018.
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