Negli ultimi mesi sono stati diversi i provvedimenti che hanno dettagliato il rapporto tra superbonus e Onlus, OdV e APS.
Nell’ambito delle modifiche al superbonus adottate dal Governo negli ultimi tempi, sono state previste alcune facilitazioni per questi enti no profit:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
- organizzazioni di volontariato (OdV),
- associazioni di promozione sociale (APS).
Queste organizzazioni devono essere iscritte nei rispettivi registri, nazionali o locali.
Le nuove scadenze del superbonus per Onlus, OdV e APS
La rimodulazione del superbonus è stata avviata con il decreto Aiuti-quater e Onlus, OdV e APS sono state fatte rientrare tra i beneficiari della misura fino al 2025. Il décalage prevede l’aliquota al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. La “vecchia” aliquota al 110% è stata mantenuta solo per lavori deliberati o avviati entro determinate scadenze.
La Circolare dell’AdE dedicata a Onlus, OdV e APS
Il rapporto tra superbonus e Onlus, OdV e APS è stato approfondito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del febbraio scorso.
Un aspetto importante approfondito nella Circolare è quello relativo al calcolo del limite di spesa, per il quale viene considerata la superficie complessiva dell’immobile. Difatti, in questo modo si viene incontro anche a quegli immobili di Onlus, OdV e APS che, pur essendo molto grandi, sono catastalmente considerati come singola unità immobiliare.
Inoltre, sui massimali di spesa, per evitare differenze territoriali, viene specificato che il punto di riferimento è il dato nazionale sulla superficie media degli immobili, ricavabile dalle pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla questione della superficie media, nella stessa Circolare viene fornito il seguente esempio: “Nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare”.
Sempre a titolo esemplificativo, “nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lett. a), comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
I requisiti di Onlus, OdV e APS per poter usufruire del superbonus sono i seguenti:
- devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica;
- devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Solo per il comodato, il contratto deve essere stato registrato in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 119. Il possesso degli immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà o di usufrutto, dovrà sussistere al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della norma in commento e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.
La Circolare specifica, inoltre, che la lista delle modalità di possesso da parte di Onlus, OdV e APS è tassativa, per cui non può essere compresa la locazione.
Tali requisiti possono essere considerati rispettati anche nel caso in cui:
- l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto;
- l’immobile – ad esempio originariamente di categoria catastale D/8 – in seguito ai lavori rientri nelle categorie sopra previste, purché il cambio di destinazione d’uso sia effettuato prima dell’avvio degli interventi.
La cessione dei crediti
La cessione dei crediti e lo sconto in fattura sono operazioni alternative alla normale detrazione, su cui il Governo ultimamente ha limitato notevolmente la possibilità di usufruirne.
La parziale riapertura sull’argomento, sancita dal decreto 11/2023, ha coinvolto anche le organizzazioni sopra indicate, includendole tra i soggetti che possono continuare ad optare per cessione o sconto.
L’estensione al fotovoltaico
Il superbonus sugli impianti fotovoltaici è fruibile anche da Onlus, OdV e APS, come descritto nella Circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate. Oltre alla specifica sull’installazione di tali impianti su strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, la Circolare descrive la possibilità di avvalersi della detrazione anche per i sistemi di accumulo.
In prospettiva
Il superbonus nel suo complesso è una norma densa di specifiche articolazioni, oltre ad essere stato spesso oggetto di cambiamenti. Rimangono comunque numerose opportunità per le organizzazioni che operano in ambito sociale e sanitario, come ho descritto sopra, per riqualificare i propri immobili.
Sarà mia cura, come sempre, illustrare qui sul mio blog eventuali aggiornamenti sul tema. Per approfondimenti e chiarimenti, mi puoi contattare ai recapiti che trovi scorrendo la pagina. __________________________________________________
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