Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Scia 2 che permette di individuare in maniera semplificata i titoli abilitativi per gli interventi edilizi.
Il decreto Scia 2 (D.Lgs. 222 del 25/11/2016) è in attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione del Ministro Madia ed entrerà in vigore l’11 dicembre prossimo. E’ contenuto nel Supplemento Ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 277 del 26/11/2016.
Il provvedimento mira all’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Le attività a cui si riferisce il decreto, oltre all’edilizia, sono quelle commerciali e quelle relative all’ambiente.
Nel decreto vengono individuate, in ambito edile, le seguenti procedure principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e permesso di costruire, oltre alla SCIA alternativa all’autorizzazione. Vengono quindi eliminate la DIA e la CIL. Le novità in decreto sono apportate dalla modifica di diversi articoli del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001).
La Tabella A allegata al decreto Scia 2 contiene la descrizione degli interventi da realizzare ed i conseguenti regimi amministrativi, oltre ai riferimenti normativi. Si parte quindi dall’intervento e non dal titolo abilitativo, al fine di semplificare l’individuazione del regime amministrativo necessario. Quanto non contemplato nella Tabella A, ricade nella CILA.
E’ previsto che le amministrazioni procedenti forniscano agli interessati, col solo pagamento dei diritti di segreteria, una consulenza funzionale gratuita relativa alle attività descritte in Tabella A.
Il processo di semplificazione comprende anche l’agibilità, da attestare mediante segnalazione certificata, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. La presentazione è a cura del titolare del permesso di costruire o di chi ha presentato la SCIA. Gli interventi che necessitano di segnalazione certificata per l’agibilità sono:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi su edifici esistenti che possano influire su: sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
La mancata presentazione comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da 77 a 464 euro.
La SCIA per l’agibilità può riguardare anche:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse e gli impianti comuni;
- singole unità immobiliari, ad analoghe condizioni del punto precedente.
L’utilizzo degli immobili soggetti alla segnalazione certificata di agibilità potrà essere contestuale alla sua presentazione. Regioni, Province autonome, Comuni e Città metropolitane potranno effettuare controlli, anche a campione, in base alle rispettive competenze.
Entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto Scia 2, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – emanerà un altro decreto. Questo nuovo provvedimento conterrà un glossario unico, vale a dire l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della Tabella A del decreto Scia 2.
Le regioni e gli enti locali potranno adeguarsi a questo provvedimento entro il 30 giugno 2017.
Con l’occasione, ti segnalo il mio post relativo all’intesa raggiunta sul regolamento edilizio tipo.
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