Il Ministero della Cultura ha chiarito, con una Circolare, il rapporto del Salva casa con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Al fine di evitare dubbi interpretativi, il “Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio” del Ministero della Cultura ha chiarito, nella Circolare n. 19 del 2 aprile 2025, l’applicabilità del Salva casa.
Nella Circolare viene infatti comunicato che l’articolo 36-bis del TUE, introdotto dal Salva casa e che consente di sanare interventi edilizi parzialmente difformi o realizzati senza SCIA e disciplina l’accertamento della compatibilità paesaggistica, è pienamente applicabile e non è in contrasto con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Inoltre, dal Ministero della Cultura viene specificato che il parere delle Soprintendenze rimane vincolante. Tale parere va espresso entro 90 giorni dalla domanda di sanatoria, altrimenti si viene a formare il silenzio-assenso: su questo, il Ministero invita le Soprintendenze ad organizzarsi per limitarlo il più possibile.
In sostanza, da un lato viene dato via libera al Salva casa per quanto prevede di nuovo in ambito paesaggistico, ma allo stesso tempo le tutele sono inalterate in quanto permane il parere vincolante delle Soprintendenze.
Con i chiarimenti del Ministero della Cultura si aggiunge un altro tassello all’applicazione del Salva casa, che ha iniziato il suo percorso a maggio dello scorso anno: se vuoi leggere i miei post dedicati, puoi cliccare qui.
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