E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo dell’intesa relativa al regolamento edilizio tipo.
Il regolamento edilizio tipo ha lo scopo di uniformare e semplificare le norme e i processi edilizi ed offrire un livello essenziale di prestazioni a livello nazionale.
Il 20 ottobre 2016 la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il testo, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 16/11/2016.
Dalla data di pubblicazione decorrono i 180 giorni per il recepimento dell’intesa da parte delle Regioni, successivamente starà ai Comuni farla propria, avendo lo stesso lasso di tempo a disposizione. Quindi, entro ottobre 2017, la normativa edilizia, a livello nazionale e locale, potrà avere un carattere di unitarietà e semplificazione. Come affermato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, “oltre all’esigenza di parlare la stessa lingua, c’era anche la necessità di superare l’eccessiva interpretazione della disciplina edilizia”.
Va annotato che il recepimento non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell’intesa. Questo sta a significare che Regioni e Comuni potranno apportare modifiche al regolamento per rispettare le specificità locali, stando comunque entro lo schema regolamentare che, appunto, viene definito “tipo” e non “unico”.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano recepiranno l’intesa in base ai propri statuti e alle relative norme di attuazione.
Il provvedimento nasce ai sensi del comma 1-sexies dell’art. 4 del DPR 380/2001 (il Testo Unico per l’edilizia), nel quale si afferma che “il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. Questo comma era stato così modificato dalla Legge 164/2014 (Sblocca Italia).
L’intesa approvata in Conferenza Unificata comprende:
- lo schema di regolamento edilizio tipo,
- le definizioni uniformi,
- la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.
Lo schema si articola in due parti, i “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” e le “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”.
Le definizioni uniformi comprendono 42 voci, descritte analiticamente. Sono comprese, ad esempio, le varie definizioni di superfici, altezze, indici e volumi e gli elementi edilizi (terrazza, balcone, tettoia e così via).
La raccolta delle disposizioni sovraordinate contiene l’indicazione delle normative edili, suddivise in cinque capitoli tematici: disciplina dei titoli abilitativi, requisiti urbanistici, vincoli e tutele, normativa tecnica e requisiti per insediamenti o impianti.
________________________________________________
Lascia un commento