Il provvedimento sul reddito di cittadinanza, contenente misure contro la povertà e per il lavoro, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto
Il reddito di cittadinanza, dopo essere stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, è entrato ieri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4 del 28/1/2019. Questo DL contiene anche le disposizioni sulle pensioni anticipate (“quota 100”).
Il Governo, con il reddito di cittadinanza, vuole dare sostegno al reddito e all’occupazione per i “soggetti a rischio di emarginazione”.
La misura, istituita a decorrere da aprile 2019, prevede, in parte, anche un contributo alle spese per i canoni di locazione o per le rate di mutuo.
I beneficiari
La platea dei beneficiari è definita in dettaglio dall’articolo 2 del decreto.
I requisiti per accedere al beneficio economico si basano sulle condizioni relative a:
- cittadinanza, residenza e soggiorno;
- reddito e patrimonio;
- godimento di beni durevoli.
L’ampiezza e la composizione dei nuclei familiari e gli indicatori ISEE sono tra i fattori di cui lo Stato terrà conto per l’erogazione del sostegno al reddito. Il valore dell’ISEE dovrà essere inferiore a 9.360 euro.
Il valore del patrimonio immobiliare non dovrà superare i 30mila euro, esclusa la casa di abitazione.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui alla Legge n. 122 del 2010, il reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Il beneficio economico
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza – definito all’articolo 3 del decreto – si compone di due elementi:
- un elemento ad integrazione del reddito familiare, fino a 6.000 euro annui, che può crescere, con determinati coefficienti, in base alla presenza di ulteriori componenti il nucleo maggiorenni e/o minorenni;
- un altro elemento è per i nuclei familiari che risiedono in abitazione con contratto di locazione, a sostegno del pagamento del canone fino a 280 euro al mese.
Se il nucleo familiare ha in corso il pagamento di un mutuo per l’abitazione in cui risiede, a parziale copertura delle rate il contributo integrativo potrà ammontare fino a 150 euro al mese.
Per chi usufruirà della pensione di cittadinanza, l’integrazione al reddito sale a 7.560 euro annui e il sostegno al pagamento del canone di locazione non potrà superare i 150 euro al mese.
Sempre all’articolo 3 del decreto, sono definite nel dettaglio tutte le condizioni per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, il periodo, l’esenzione Irpef, le modalità di erogazione e le modifiche della condizione occupazionale, familiare o patrimoniale.
Nei successivi articoli vengono poi indicate le caratteristiche dei patti per il lavoro e per l’inclusione sociale (determinanti per l’assegnazione del beneficio), le modalità di richiesta ed assegnazione del reddito di cittadinanza e le sanzioni conseguenti all’ottenimento indebito di esso.
L’iter di attuazione
Trattandosi di un decreto legge, il provvedimento sul reddito di cittadinanza dovrà essere trasformato definitivamente in legge dello Stato entro 60 giorni. Sarà mia cura l’aggiornamento di questo post, in caso di eventuali modifiche apportate dalle Camere durante l’iter parlamentare.
Saranno comunque necessari diversi decreti e regolamenti attuativi per l’erogazione del reddito di cittadinanza, anche al fine di adeguare e potenziare i servizi pubblici a cui i cittadini potranno rivolgersi, oltre al portale dedicato.
Per conoscere nel dettaglio i parametri e i requisiti di accesso, puoi scaricare il file pdf del testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per la sola parte relativa al reddito di cittadinanza, cliccando qui.
Con l’occasione, ti segnalo il mio post dedicato alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un immobile nel Comune in cui si ha la residenza o la si trasferisce entro 18 mesi, il bonus prima casa.
Aggiornamento del 30 marzo 2019
Entra oggi in vigore la normativa sul reddito di cittadinanza, grazie alla conversione nella Legge n. 26 del 28/3/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/2019.
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