Con questo post inauguro sul mio blog una serie dedicata al tema dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Lo faccio ospitando il dottor Michele Barone, che collabora con me proprio su questo tema, tramite una partnership specifica. Lo ringrazio e vi invito quindi alla lettura di quanto ha scritto sull’APE, cos’è e a cosa serve.
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L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) degli immobili è la “targa” che ne sintetizza le caratteristiche energetiche. E’ quel documento che, mediante indicatori di energia (EP), quantifica l’efficienza del sistema edificio-impianti in materia di energia, così come previsto dalla Direttiva europea sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva 2002/91/CE “EPBD), recepita in Italia dal D. Lgs 192/2005 e s.m.i.
Dal 6 Giugno 2013, con il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, è obbligatorio allegare l’Ape a tutti i contratti di compravendita immobiliare (e ad ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, ecc.); di donazione (e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito); ai “nuovi” contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti). Sono quindi sanzionati di nullità i contratti che non presentano l’Ape.
Ma a cosa serve l’Ape? Per rispondere a questa domanda forse è bene porsene un’altra che aiuti a comprendere meglio la sua importanza.
Perché quando acquistiamo un’automobile pretendiamo tutte le informazioni sui consumi e sulle dotazioni, mentre non pretendiamo lo stesso trattamento per l’acquisto o la locazione di un immobile?
L’immobile è un luogo nel quale trascorriamo gran parte del tempo, sia esso la propria abitazione o il proprio luogo di lavoro. L’immobile non viene “spento” e parcheggiato in garage. L’immobile viene vissuto 24 ore su 24, è la nostra seconda pelle, che ci isola dal mondo esterno. Conoscerne la qualità energetica giova all’ambiente e al portafogli.
La certificazione energetica può essere redatta da professionisti abilitati, secondo quanto definito dal Dpr 75/2013.
Le figure identificate sono:
- Tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria);
- Liberi Professionisti o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione.
Per quanto riguarda la Regione Lazio, i certificatori – dal 17 Ottobre 2013, con Determinazione del 9 ottobre 2013 n. G00208 del “Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” – sono tenuti ad inviare copia dell’APE al Servizio di Ricezione e Controllo Formale delle Attestazioni di Prestazione Energetica presso gli Uffici ex Genio Civile competenti per Provincia.
Dottor Michele Barone
Ingegnere, esperto nella redazione di Attestati di Prestazione Energetica
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