Pavimentazioni, inferriate e pannelli solari sono tra le opere di edilizia libera eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Il 22 febbraio scorso la Conferenza Unificata ha dato il via libera al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, d’intesa con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che contiene il Glossario delle principali opere in edilizia libera.
Questa opera di semplificazione nasce dal D.Lgs. 222/2016, la cui Tabella A descrive le attività e le pratiche necessarie in edilizia.
Oltre agli interventi edili che necessitano di permessi e titoli abilitativi (tra cui la Nuova Scia), la Tabella A contiene anche le attività di edilizia libera. Il decreto approvato dalla Conferenza Unificata, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ne elenca 58, come da Allegato 1.
Questo elenco non è esaustivo, ma è una buona base di partenza per la definizione di quelle opere edili che non necessitano di titolo abilitativo e che comunque dovranno rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e di tutte le normative di settore che incidono sull’edilizia (ad esempio le norme igienico-sanitarie o sul paesaggio).
Le 58 opere di edilizia libera sono suddivise per categorie di intervento, opere ed elementi, al fine di descrivere più in dettaglio cosa si può effettuare senza titolo abilitativo.
Le categorie di intervento sono dodici:
- manutenzione ordinaria;
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc.;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- attività di ricerca nel sottosuolo;
- movimenti di terra;
- serre mobili stagionali;
- pavimentazione di aree pertinenziali;
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici;
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza;
- manufatti leggeri in strutture ricettive;
- opere contingenti temporanee.
Per la manutenzione ordinaria, le opere di edilizia libera sono diverse e tra queste c’è la pavimentazione interna ed estera, gli intonaci, le inferriate, parapetti e ringhiere, controsoffitti, impianti.
Tra le opere per eliminare le barriere architettoniche sono previste in forma libera quelle che non prevedono la realizzazione di ascensori esterni, per cui ci sono ascensori o montacarichi purché non incidano sulla struttura portante, servoscala e assimilabili, rampe, apparecchi e impianti sanitari e dispositivi sensoriali.
I pannelli installabili in edilizia libera sono quelli fotovoltaici, solari e i generatori microeolici.
Per le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza non serviranno permessi, ad esempio, per arredi da giardino (come i barbecue in muratura), gazebo non fissati al suolo, i giochi per bambini, ricoveri per animali domestici, ripostigli non fissati al suolo e stalli per biciclette.
In successivi decreti, sempre in base al D.Lgs. 222/2016, saranno elencate in dettaglio le opere edili che necessitano di CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire.
Aggiornamento del 10 aprile 2018
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/4/2018. Il provvedimento entrerà in vigore dal 22 aprile prossimo; in esso è contenuto “l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”.
Aggiornamento del 22 settembre 2022
E’ entrata in vigore oggi la Legge 142 del 21/9/2022 (nata come decreto Aiuti-bis), che contiene l’inserimento delle VEPA (vetrate panoramiche amovibili) tra le opere di edilizia libera.
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