L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui i condòmini possono cedere i crediti d’imposta derivanti da ecobonus e sisma bonus.
La cessione del credito da parte dei condòmini può avvenire in alcuni casi di interventi di efficientamento energetico e per alcuni interventi di adeguamento sismico. Per ognuno di questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha adottato specifici provvedimenti.
Nella Legge di Bilancio 2017, erano infatti state previste, tra l’altro, misure per interventi nei condomìni, fino al 31 dicembre 2021, per miglioramenti energetici delle parti comuni o di tutte le unità immobiliari e per la messa in sicurezza antisismica.
I condòmini hanno la possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per:
- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico;
- interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Purché teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta, la cessione del credito può essere attuata dai condòmini anche se non fossero tenuti al versamento dell’imposta sul reddito. Ciò significa, quindi, che anche gli incapienti, pur non potendo teoricamente godere di una detrazione fiscale, rientrano nel sistema della cessione del credito.
Il credito può essere ceduto a:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
- persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa,
- società ed enti.
I cessionari possono a loro volta cedere il credito d’imposta ad altri, dopo che esso è diventato disponibile.
Non possono essere cessionari gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le amministrazioni pubbliche.
In questo modo, i condòmini, anche incapienti, possono finanziarsi gli interventi di efficienza energetica o anti-sismica, cedendo ai soggetti sopra citati la detrazione di cui avrebbero potuto godere pagando direttamente le spese per opere e lavori.
Nel caso in cui la delibera condominiale non contenga già i dati relativi a tale cessione, i condòmini devono comunicarli all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, includendo l’accettazione del cessionario ed indicando denominazione e codice fiscale di quest’ultimo.
Entro il successivo 28 febbraio, l’amministratore condominiale dovrà comunicare questi dati all’Agenzia delle Entrate, la quale metterà a disposizione del cessionario lo specifico Cassetto fiscale, contenente il credito d’imposta attribuitogli.
L’utilizzo del credito d’imposta segue la stessa scansione temporale con cui il condomino avrebbe usufruito della detrazione, pertanto per l’adeguamento sismico la ripartizione in uguali quote si spalma su cinque anni, mentre sono dieci gli anni in cui si ripartiscono le quote per l’efficienza energetica.
Le misure oggetto di questa ulteriore agevolazione sono incluse nella Legge di Bilancio 2017, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
Aggiornamento del 15 giugno 2017
Le specifiche sulla cessione del credito sono state inserite nella Guida alle ristrutturazioni edilizie, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
Aggiornamento del 24 giugno 2017
Nell’ambito del Decreto Legge n. 50 del 24/4/2017 (la cosiddetta “Manovrina”), è stata estesa, per gli incapienti, la possibilità di cedere il credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica anche alle banche. Tale misura è inserita all’articolo 4 bis.
Aggiornamento del 21 maggio 2018
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti relativi alla cessione dell’ecobonus. La Circolare n. 11/E del 18 maggio scorso contiene quindi le regole che definiscono:
- i soggetti a cui si può cedere il credito d’imposta;
- il numero di cessioni di cui il credito può essere oggetto;
- chi può cedere il credito;
- la decorrenza dei chiarimenti.
Questa nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate puoi scaricarla cliccando qui.
Aggiornamento del 24 luglio 2018
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una nuova Circolare che fornisce ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito, sia dell’ecobonus che del sisma bonus.
La Circolare 17/E del 23 luglio 2018 puoi scaricarla cliccando qui.
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