L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a diversi aspetti della fruizione, da parte dei contribuenti, del bonus facciate.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 182 e 185 del 2020 a specifici interpelli di contribuenti, ha fornito chiarimenti su vari aspetti riguardanti il bonus facciate, in particolare sulle attestazioni, i balconi e le modalità di compilazione dei bonifici.
L’attestazione dell’equipollenza alle zone A o B
Il bonus facciate spetta laddove gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zone A o B, in base al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444. La detrazione spetta anche se gli edifici abbiano sede in zone assimilabili a quelle A o B, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Tale assimilazione non può, dunque, essere attestata da un professionista: serve una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione.
Interventi su balconi e terrazzi
L’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi, esse sono ammesse al bonus facciate.
In particolare, per gli interventi sulla facciata del condominio resta, ovviamente, fermo che la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sulla parte sull’involucro esterno visibile dell’edificio restando, invece, escluse quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Riguardo alle spese per il rifacimento dei balconi, rientrano, tra quelle ammesse alla detrazione, anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo e quelle per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, dato che si tratta di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
I terrazzi, invece, data la natura strutturale di parete orizzontale, sono esclusi dal bonus facciate.
Modalità di compilazione del bonifico
Interpellata sulle modalità di compilazione del bonifico, l’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SpA dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto (attualmente pari all’8%) a carico del beneficiario del pagamento. Vanno quindi riportati tutti i dati necessari, vale a dire il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto, da parte degli istituti bancari o postali, dell’obbligo di operare la ritenuta.
Il bonus facciate – i cui chiarimenti sopra descritti testimoniano l’interesse concreto da parte di chi vuole riqualificare i propri immobili – rientra tra i vari bonus fiscali per la casa. I bonus li ho riuniti in una semplice infografica che puoi scaricare, accedendo alla pagina dedicata.
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