Autorizzazione paesaggistica più semplice grazie al DPR che indica gli interventi per cui non è prevista oppure è più agevole.
Semplificazione è la parola d’ordine del provvedimento: diversi interventi ed opere edilizie su beni vincolati saranno quindi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica oppure potranno seguire un iter più agevole.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 è stato pubblicato l’altro ieri in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68.
Il provvedimento, proposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entrerà in vigore il 6 aprile 2017. A partire da questa data, il DPR 139/2010, superato da questa nuova normativa, sarà quindi abrogato.
Nell’Allegato A del Decreto sono elencati i 31 interventi su beni vincolati per cui non serve l’autorizzazione paesaggistica.
Tra questi, ci sono, ad esempio:
- le opere interne o su prospetti e coperture, purché rispettino le caratteristiche tipologiche esistenti;
- consolidamento statico degli edifici;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di pannelli solari o impianti tecnologici (condizionatori, antenne);
- manutenzione di spazi esterni;
- installazione o modifica di reti di comunicazione elettronica;
- fedele ricostruzione di edifici crollati a causa di calamità naturali.
L’Allegato B segnala invece i 42 interventi di lieve entità che sono soggetti a procedura semplificata.
Ne segnalo alcuni:
- incrementi volumetrici non superiori al 10% (e comunque non superiori a 100 mc.);
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto;
- interventi su prospetti e coperture;
- interventi antisismici;
- eliminazione barriere architettoniche;
- installazione impianti tecnologici, termici e fotovoltaici;
- verande e strutture esterne (dehors).
Anche per questi interventi, in molti casi vanno comunque rispettate le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, delle finiture e dei materiali esistenti.
A seconda del tipo di intervento, le domande vanno presentate al SUE (sportello unico per l’edilizia) o al SUAP (sportello unico per le attività produttive) o, in tutti gli altri casi, all’amministrazione procedente.
La procedura semplificata si conclude con un provvedimento che l’amministrazione procedente deve adottare entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunicandolo al richiedente.
Se per gli interventi sono necessari uno o più atti di assenso, oltre all’autorizzazione paesaggistica e al titolo abilitativo edilizio, viene indetta la conferenza dei servizi. In questo caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dei beni culturali sono dimezzati.
Il Decreto indica poi, nel dettaglio, le modalità e le tempistiche in caso di richiesta di integrazione o valutazione negativa delle domande di autorizzazione.
Laddove gli interventi abbiano ad oggetto edifici sottoposti anche a tutela storica ed artistica, va presentata una sola istanza per entrambi i titoli abilitativi. La Soprintendenza competente si pronuncerà con un atto a contenuto ed efficacia plurimi, valutando entrambe le implicazioni.
Sarà mia cura, come sempre, aggiornare il mio blog su eventuali sviluppi in merito a questa normativa.
Aggiornamento del 27 settembre 2017
Il Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato una Circolare, la n. 42/2017 DG-ABAP, per chiarire alcuni aspetti dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. La Circolare è scaricabile dal sito del Mibact, cliccando qui.
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