E’ in vigore dall’agosto 2015 il nuovo regolamento della Regione Lazio che disciplina l’attività di albergo diffuso.
Con la disciplina dell’albergo diffuso, la Regione Lazio intende valorizzare la fruizione turistica del territorio e del patrimonio edilizio storico esistente, nell’ottica di favorire un turismo sostenibile, in contesti urbani e architettonici di interesse storico, culturale e paesaggistico. In questo senso, la Regione intende promuovere anche il recupero di immobili inutilizzati situati in centri storici, borghi o aree naturali del territorio.
La Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso è ai sensi della Legge regionale n. 13 del 2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale) e della Legge regionale n. 14 del 1999 e successive modifiche (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo); è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 63 del 6 agosto 2015 ed è composta di tredici articoli e due allegati.
In base alle finalità sopra indicate, l’albergo diffuso è localizzato nei centri e nuclei storici, in centri minori, borghi o aree naturali, individuati in base a specifici requisiti quali l’appartenenza alle ZTO – zone territoriali omogenee (D.M. n. 1444 del 1968) o l’essere costituiti da insediamenti abitativi particolarmente antichi, di pregio e/o tradizionali.
L’albergo diffuso può essere composto anche da più stabili separati, anche di proprietari diversi, purché la gestione (che deve essere di carattere imprenditoriale) sia unitaria e la distanza dai servizi comuni non superi i 300 metri.
Per le unità immobiliari dedicate alla ricettività non serve la destinazione d’uso alberghiera, ma è necessario il rispetto delle norme sulle strutture residenziali, mentre per i servizi comuni (ricezione, portineria, servizi accessori ed eventuale ristorazione) vanno seguite le norme per gli esercizi commerciali.
Riguardo ai requisiti minimi, gli alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno 7 camere ed appartamenti, per un minimo di 14 posti letto, in non meno di 3 edifici autonomi.
Gli appartamenti devono contenere almeno una camera da letto arredata con bagno privato, oltre a soggiorno ed angolo cottura. Deve essere garantita l’accessibilità alle persone con disabilità.
Per avviare l’attività, bisogna rivolgersi al Comune competente per presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la documentazione tecnica da allegare, inerente le strutture abitative e i titoli in materia di sicurezza. La SCIA abilita, oltre alla capacità ricettiva, anche alla somministrazione di alimenti o alla gestione di attività per il benessere, congressuali o ricreative rivolte agli ospiti, sempre nel rispetto delle normative. L’albergo diffuso va gestito in forma imprenditoriale, facendo capo ad un unico soggetto giuridico.
Di recente, la Regione Lazio ha anche approvato il nuovo Regolamento per le strutture extralberghiere: per approfondire, puoi consultare il mio post dedicato.
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