Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è rivolto ai titolari di un contratto di mutuo che vivono una difficoltà temporanea.
Questo Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la Legge 244 del 2007 (la Finanziaria 2008).
E’ offerta la possibilità per i mutuatari per la prima casa di usufruire di una sospensione (fino a 18 mesi) delle rate per l’insorgenza di difficoltà temporanee, con ricaduta negativa sul reddito familiare.
Con la Legge 92 del 2012 sono state apportate modifiche alla precedente normativa, tra cui l’ammissione al beneficio, che quindi è diventato possibile solo nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato – ai sensi dell’art. 409 n. 3 del Codice di procedura civile – da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Queste condizioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta del beneficio.
Nel 2013, con l’apposito Decreto n. 37, il MEF ha emanato il Regolamento, che contiene le indicazioni per il funzionamento del Fondo di solidarietà.
Dall’aprile del 2013, è possibile inoltrare a Consap S.p.A., tramite le banche, le richieste di sospensione dei mutui. Consap S.p.A. è infatti la società, interamente partecipata dal MEF, che svolge diverse attività e funzioni di interesse pubblico, tra cui la gestione di questo Fondo.
La domanda per accedere al Fondo di solidarietà va consegnata alla banca presso cui si stanno pagando le rate di mutuo.
Può presentare domanda chi si trova nella casistica descritta sopra e possiede i seguenti requisiti:
- proprietario di immobile, non di lusso, adibito ad abitazione principale e titolare del mutuo contratto per l’acquisto non superiore a € 250.000 e con indicatore Isee non superiore a € 30.000;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;
- in caso di ritardo nel pagamento delle rate, esso non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
- per un mutuo cointestato, l’essere proprietario, la titolarità del mutuo e l’Isee sono condizioni che possono essere possedute anche da un solo intestatario;
- in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario o dall’erede, purchè abbia accettato l’eredità, trasferito la residenza nell’immobile oggetto del mutuo ed in possesso dei requisiti sopra indicati.
Oltre al ritardo nel pagamento delle rate superiore ai 90 giorni consecutivi, la sospensione non viene concessa in caso di fruizione di agevolazioni pubbliche o se per il mutuo sia in vigore un’assicurazione a copertura del rischio degli eventi sopra descritti.
Secondo dati del MEF, tra il 2010 ed il 2016 il Fondo di solidarietà ha permesso a 37.312 famiglie in difficoltà economiche di sospendere il pagamento delle rate del proprio mutuo. Il controvalore di queste operazioni è stato pari ad oltre 3,5 miliardi di euro di debito residuo, con un impegno per lo Stato di oltre 50 milioni di euro.
Con l’occasione, ti segnalo altre due misure di sostegno per i mutuatari (futuri o attuali):
- il Fondo di garanzia prima casa;
- l’accordo ABI-Consumatori, prorogato di recente.
Aggiornamento del 4 marzo 2020
Con un Decreto dedicato all’emergenza Coronavirus, il Governo ha ampliato la platea dei beneficiari del Fondo: puoi leggere i dettagli nel mio post.
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