E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma che delega il Governo a tutelare meglio chi acquista un immobile su carta.
Un immobile su carta può essere acquistato direttamente dall’impresa, prima che venga costruito e potendo, eventualmente, personalizzarlo in base alle effettive esigenze personali e familiari. Inoltre, acquistare oggi un immobile in fase di progettazione e costruzione significa avere determinate garanzie in ordine all’efficienza energetica.
Ad ulteriore tutela di chi acquista un immobile su carta, è stata data delega al Governo su questo tema dall’articolo 12 della Legge 155 del 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/2017.
Questa legge entrerà in vigore a partire dal 14 novembre prossimo e contiene la delega al Governo per l’attuazione di nuove regole sulle crisi d’impresa.
Tra queste, all’articolo 12, ci sono le Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Per il trasferimento non immediato della proprietà sulla casa da costruire, la nuova norma prevede che il relativo atto debba essere stipulato come pubblico o per scrittura privata autenticata.
In questo modo, le verifiche del notaio potranno essere stringenti riguardo alla fideiussione che il costruttore deve rilasciare all’acquirente, in merito alle somme riscosse prima che il trasferimento della proprietà sia avvenuto.
In caso di crisi dell’impresa costruttrice, la restituzione delle somme riscosse dall’acquirente non deve trovare più gli ostacoli che talvolta si sono manifestati finora.
La nuova norma prevede, inoltre, che l’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo da parte del costruttore costituisca nullità del contratto.
Queste nuove tutele, sulla fideiussione e sull’obbligo assicurativo, sono quindi adesso legge, che delega il Governo ad adottare i relativi provvedimenti di attuazione.
Nell’articolo 12 viene esplicitato il riferimento alla normativa in vigore sul tema della tutela di chi acquista un immobile su carta, vale a dire il D.Lgs. 122 del 2005, in cui la fideiussione e l’assicurazione sono definite dagli articoli 2, 3 e 4.
Parlando di immobili da costruire, colgo l’occasione per segnalarti un altro mio post, dedicato all’introduzione del nuovo modulo, semplificato, del permesso di costruire.
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