Il Governo ha emanato il decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici.
Il provvedimento
Il D.Lgs. n. 48/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore l’11 giugno scorso.
Il provvedimento approvato dal Governo recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
L’iter per il recepimento della Direttiva (UE) 2018/844 era stato avviato nell’ottobre 2019 (ne avevo scritto in questo post) e, con questo nuovo decreto, viene modificato il D.Lgs. 192 del 2005.
Gli obiettivi della Direttiva
Gli obiettivi della Direttiva recepita dal decreto legislativo sono:
- accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva alla luce dell’esperienza
La Direttiva, inoltre, promuove:
- l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), come alternativa efficiente ai controlli fisici;
- lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, con requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione;
- l’introduzione di un indicatore del livello di prontezza dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica.
Criteri e requisiti della prestazione energetica
Nel decreto legislativo 48/2020 vengono individuati nuovi criteri e requisiti della prestazione energetica degli edifici. Viene inoltre previsto l’adeguamento della metodologia di calcolo delle prestazioni e l’Enea dovrà predisporre uno studio che evidenzi l’impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.
Edifici da decarbonizzare
Entro l’11 luglio prossimo dovrà essere adottata la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati.
Il fine è arrivare ad un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
Il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Il decreto stabilisce l’istituzione, presso l’Enea, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
L’obiettivo è fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, i Ministeri competenti dovranno individuare le modalità di funzionamento del Portale.
Gli Attestati di prestazione energetica
Nel decreto legislativo sono previste norme più stringenti sugli APE (Attestati di prestazione energetica).
Per quanto riguarda le compravendite e i nuovi contratti di locazione, va inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
La copia dell’APE deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
Riguardo alle sanzioni, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 fino a 18.000 euro. La sanzione va da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, si riduce della metà.
Con il pagamento della sanzione amministrativa, permane comunque l’obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Gli impianti termici
Viene demandato ad un nuovo Dpr l’aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, ai sensi della nuova direttiva 2018/844/Ue. Inoltre, il Dpr dovrà normare l’accertamento e l’ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.
Gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici
Il decreto prevede che sia favorita la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definisce gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici, sia residenziali che non.
Per conseguire il titolo abilitativo edilizio, necessario alla realizzazione degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante degli edifici, bisognerà rispettare i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici. I Comuni avranno quindi 180 giorni di tempo, a partire dall’entrata in vigore del decreto, per l’aggiornamento dei regolamenti edilizi.
In prospettiva
Il tema della prestazione energetica degli edifici, come descritto sopra, continuerà ad evolvere nei prossimi mesi, soprattutto con i decreti attuativi e con l’applicazione delle misure connesse.
Sarà mia cura, come sempre, seguire l’evoluzione di questa importante norma, e, per restare sull’argomento della riqualificazione immobiliare, ti invito a scaricare la mia infografica sui bonus fiscali per la casa.
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