Con un Decreto legislativo è stata recepita dal Governo la Direttiva UE 2018/2001 per la promozione, tra l’altro, delle comunità energetiche.
Con l’emanazione del Decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, il Governo ha completato l’attuazione della Direttiva UE 2018/2001 (la cosiddetta RED II) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Nel D.Lgs. n. 199 vengono stabilite le modalità di accesso e di appartenenza alle comunità energetiche e ai gruppi di autoconsumo che producono energia con fonti rinnovabili.
In particolare, rispetto a come finora era stata regolamentata la questione, le novità più rilevanti sono le seguenti:
- gli impianti e le utenze di consumo possono allacciarsi alla stessa cabina primaria, pertanto, a confronto con la cabina secondaria finora permessa, si tratta di un notevole ampliamento potenziale dei fruitori;
- gli impianti dedicati potranno avere potenza fino a 1 MW, mentre il limite precedente era posto a 200 kW.
Inoltre, come definito nell’articolo 31, alle persone fisiche, alle PMI, agli enti territoriali e alle autorità locali si aggiungono, come possibili soggetti delle comunità energetiche, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale.
Le comunità potranno costituirsi con un impianto di energia rinnovabile nuovo (realizzato cioè dal 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore del D.Lgs.) oppure con uno già esistente, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità stessa.
In favore dell’utilizzo da parte dei propri membri, le comunità possono anche produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili, possono promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio.
Per l’applicazione della Direttiva UE come stabilita dal D.Lgs. n. 199, serviranno provvedimenti attuativi, in particolare per i livelli operativi e per gli incentivi, anche per tutelare gli investimenti attuati da soggetti che si sono già costituiti in comunità o gruppi.
Come sintetizzato sopra, si nota che il perimetro di azione per i soggetti pubblici e privati è notevolmente ampliato.
Con l’allaccio alla cabina primaria e la maggior potenza degli impianti le comunità energetiche potranno essere formate da un numero molto più alto di aderenti. E’ interessante anche l’apertura verso gli impianti esistenti, seppur col limite del 30% della potenza, in modo da poter valorizzare investimenti già operati a suo tempo.
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