Un’Ordinanza della Cassazione interviene sul caso di uno sgombero di un immobile occupato anche da minori e disabili.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24053/2025, ha stabilito il risarcimento pecuniario in favore della proprietaria di un immobile che era stato occupato.
Tra gli occupanti c’erano anche minori e persone con disabilità, e questo, secondo la Cassazione, non deve ostacolare l’esecuzione dello sfratto, che invece deve avvenire “in tempi ragionevoli”.
Nel pronunciamento dei Giudici viene esplicitato il ruolo della pubblica amministrazione che deve garantire il diritto alla proprietà dei cittadini e, allo stesso tempo, occuparsi dell’emergenza abitativa.
Dell’emergenza abitativa deve infatti farsene carico lo Stato e non il singolo cittadino, proprietario di un immobile che, una volta occupato, non produce più il reddito per il quale aveva a suo tempo investito.
Le esigenze da contemperare, quindi, sono diverse, ma la Cassazione le mette tutte in fila, definendole così: “prerogative del soggetto proprietario, pubblico o privato che sia; protezione dei soggetti deboli coinvolti nell’occupazione; concreto pericolo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana derivante dall’illecito protrarsi dell’occupazione abusiva”.
Laddove nell’occupazione siano coinvolti minori e disabili, o comunque persone che necessitano di particolari cure e attenzioni, la Corte ribadisce che, nell’intervento per lo sgombero dell’immobile, devono partecipare i servizi sociali comunali.
Questo proprio perché è compito dello Stato, tramite tali servizi, fornire “l’assistenza concreta ai soggetti deboli, coinvolti nelle occupazioni abusive, specie se necessitano di particolari prestazioni socio sanitarie, ma anche di accompagnare il transito degli occupanti dalla situazione emergenziale dell’occupazione abusiva ad una successiva fase di stabilizzazione in un’adeguata struttura abitativa”.
Nel testo dell’Ordinanza è chiaro il riferimento a come vadano affrontate le problematiche sociali, “la cui soluzione è demandata agli organi dello Stato a cui i cittadini contribuiscono a livello di tassazione e sistema fiscale”.
Inoltre, si sottolinea che, ottenuto dal proprietario il titolo esecutivo per rientrare in possesso dell’immobile occupato, la pubblica amministrazione non dispone di un potere discrezionale in merito all’attuazione o meno del provvedimento.
Questa Ordinanza della Cassazione non costituisce una novità in assoluto, ma esprime con maggior forza la necessità di attuare quanto previsto dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalle leggi in vigore, senza ritardare, sia che si tratti di garantire il diritto alla proprietà, sia che si tratti di prestare cura a chi ne ha più bisogno.
Il pronunciamento della Suprema Corte interviene, tra l’altro, su un tema che è stato di recente oggetto di modifiche legislative, apportate dal Decreto Sicurezza, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
____________________________________________________
Lascia un commento