Il decreto Cura Italia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene, tra l’altro, alcune misure concernenti il settore immobiliare.
Il decreto Cura Italia
Il Cura Italia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17/3/2020, ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
Con questo decreto, il Governo ha inteso potenziare anzitutto il Servizio sanitario per affrontare l’emergenza epidemiologica dettata dal COVID-19, ma in esso sono contenute anche misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.
Tra queste, sono quattro quelle riguardanti più da vicino il settore immobiliare:
- l’estensione dei beneficiari del Fondo mutui prima casa,
- il credito d’imposta per botteghe e negozi,
- la sospensione degli sfratti;
- la requisizione di beni immobili per la sorveglianza sanitaria.
L’estensione dei beneficiari del Fondo mutui prima casa
Un primo provvedimento di estensione della platea dei beneficiari del Fondo mutui prima casa era stato già emanato dal Governo, e ne puoi leggere qui sul mio post dedicato.
Nel decreto Cura Italia la platea dei beneficiari viene ulteriormente ampliata, difatti l’ammissione viene estesa a lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questa misura specifica sarà in vigore per nove mesi.
Per accedere al beneficio (istituito dalla Legge 244 del 2007), lavoratori autonomi e liberi professionisti, in base alla Legge 445/2000, dovranno autocertificare “di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
La norma prevede, inoltre, che per accedere al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
Oltre ai nuovi beneficiari, la legge che regola il Fondo è stata modificata anche riguardo alla competenza del Fondo stesso che, nell’ambito della sospensione di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, ora deve provvedere “al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.
Nella precedente formulazione, era previsto che il Fondo provvedesse ai costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili.
Il credito d’imposta per botteghe e negozi
Nel Cura Italia è stato inserito un credito d’imposta, rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Questo credito d’imposta non si applica alle attività comprese negli Allegati 1 e 2 del decreto dell’11 marzo scorso, in cui sono elencate quelle essenziali (commercio al dettaglio e servizi per la persona), aperte in questa fase d’emergenza.
La sospensione degli sfratti
Nella conversione in legge del decreto, è stato confermato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1° settembre 2020 (inizialmente previsto fino al 30 giugno 2020).
La requisizione di alberghi o altri immobili
Il decreto Cura Italia, per far fronte ad esigenze non prorogabili dovute all’emergenza Coronavirus, prevede la possibilità che siano requisiti in uso alberghi o altri immobili analogamente idonei, “per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata”.
Questa misura deve essere disposta dal Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente.
Il Prefetto, contestualmente all’applicazione del decreto, corrisponde al proprietario una indennità di requisizione.
Il Prefetto, per stimare l’indennità, “si avvale dell’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore”.
La requisizione può protrarsi fino al 31 luglio 2020, o anche oltre, in caso di proroga dello stato di emergenza.
Queste sono quindi le misure più attinenti all’ambito immobiliare, comprese in quest’ultimo provvedimento, il Cura Italia, dedicato all’emergenza Coronavirus.
Sarà mia cura, come sempre, aggiornarti, qui sul mio blog, su eventuali nuove misure connesse a questa difficile fase del nostro Paese.
Aggiornamento del 31/3/2020
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020 il decreto attuativo che integra la disciplina del Fondo mutui prima casa. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato inoltre pubblicato il nuovo modulo per accedere allo stesso Fondo.
Aggiornamento del 30/4/2020
Nella conversione in legge del Cura Italia è stata inserita una norma per cui, in tutto il territorio nazionale, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 30 aprile 2020), ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
__________________________________________





Lascia un commento