Il bonus prima casa prevede agevolazioni fiscali per l’acquisto nel Comune in cui si ha residenza (o trasferendola entro 18 mesi).
Si tratta di una misura fiscale che intende favorire gli acquirenti di immobili, fornendo loro diversi vantaggi, purché siano rispettati alcuni requisiti.
All’atto di acquisto, il bonus prima casa prevede un fisco più vantaggioso:
- se si acquista da un privato o da un’azienda in esenzione IVA, l’acquirente deve versare un’imposta di registro del 2%, e non del 9%, in base al valore catastale dell’immobile. Le imposte ipotecaria e catastale vanno versate ognuna in misura fissa di € 50,00;
- se si acquista da impresa soggetta a IVA, l’imposta sul valore aggiunto, da calcolare sul prezzo di cessione, è pari al 4% e non al 10%. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vanno versate ognuna in misura fissa di € 200,00.
Per poter usufruire del bonus prima casa, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione. Nel caso invece lo possieda, per mantenere il bonus, deve vendere l’immobile precedente entro due anni dal nuovo acquisto: su questo, puoi leggere il mio post dedicato.
Per quanto riguarda la residenza, l’acquirente:
- deve averla nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con il bonus;
- oppure deve trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando l’immobile è ubicato nel territorio comunale in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa, di studio, volontaria o sportiva.
Inoltre, può essere contemplato il caso dell’immobile che si trova nel Comune in cui ha sede l’attività del proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero in ragione del suo lavoro.
Analogamente, l’immobile può essere ubicato in tutto il territorio nazionale, purché sia acquisito come prima casa nel nostro Paese, quando l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. In questo caso, va documentata iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o dichiarata con autocertificazione nell’atto di acquisto.
Per il personale delle Forze Armate e di Polizia non è richiesto il requisito della residenza.
Gli immobili acquistabili con il bonus prima casa devono essere residenziali ed appartenenti alle seguenti categorie:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Nell’agevolazione si possono comprendere anche le pertinenze – appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, rimesse, tettoie) – ma solo una per categoria.
Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni considerate di lusso, vale a dire quelle comprese nelle categorie:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
È prevista la decadenza dai benefici nei seguenti casi:
- dichiarazioni false all’atto di acquisto;
- donazione o vendita dell’immobile agevolato entro 5 anni dalla data di acquisto, salvo il riacquisto entro 12 mesi di altro immobile;
- mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi previsti;
- mancata vendita dell’immobile precedente entro i 24 mesi dall’acquisto del nuovo.
In caso di decadenza, vanno versate le imposte a suo tempo risparmiate, la relativa sanzione del 30% e gli interessi di mora, oltre alla differenza di imposta non versata in caso di cessione soggetta a IVA.
Con l’occasione, ti segnalo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla scelta tra lavoro o residenza come requisito per usufruire del bonus prima casa, su cui puoi leggere il mio post.
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