Nel Decreto Liquidità è stata inserita una norma che prevede il congelamento dei termini per usufruire delle agevolazioni prima casa.
Il Decreto cosiddetto Liquidità è un nuovo provvedimento del Governo per fronteggiare l’emergenza dettata dal COVID-19, soprattutto sul piano del credito e degli adempimenti fiscali e amministrativi.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 dell’8 aprile 2020, il decreto è entrato in vigore ieri.
Tra le diverse misure approvate, ce n’è una dedicata alle agevolazioni prima casa (di cui avevo scritto per esteso nel post dedicato).
Per facilitare l’accesso a questo beneficio, in considerazione delle pesanti difficoltà create dall’emergenza sanitaria, il Governo ha disposto la sospensione dei termini previsti per:
- il riacquisto dell’immobile entro un anno dall’alienazione di quello per cui si era fruito originariamente del bonus;
- lo spostamento della residenza che l’acquirente deve stabilire entro 18 mesi dall’acquisto della prima casa, i 12 mesi entro cui rivendere l’immobile precedentemente acquistato, il riacquisto da compiere entro un anno dopo aver venduto il precedente immobile entro i cinque anni dal rogito.
Per i punti appena elencati, nel decreto si fa riferimento all’articolo 7 della Legge n. 448/1998 e al Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro (Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa Parte 1 nel DPR 131/1986).
Questi termini sono stati sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020.
Sempre a proposito di emergenza dettata dal COVID-19, ti segnalo il post che ho scritto sulle misure in ambito immobiliare contenute nel decreto Cura Italia.
Aggiornamento del 14/4/2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la Circolare n. 9/E che contiene, tra l’altro, la risposta ad un quesito sull’applicazione della sospensione dei termini con riferimento al temine quinquennale.
L’Agenzia ha risposto al contribuente affermando che la sospensione dei termini non va applicata al termine quinquennale di decadenza dell’agevolazione, altrimenti si recherebbe un pregiudizio al contribuente “che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”.
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