E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF sulle affrancazioni per gli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata e convenzionata.
Atteso da tempo, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che regola la rimozione dei vincoli di prezzo per gli immobili nei piani di zona.
Il regolamento relativo all’affrancazione per liberare gli immobili dai vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione era stato inizialmente definito dal Decreto Fiscale nel dicembre 2018 (ne avevo scritto qui).
C’era però bisogno di un decreto attuativo che, per vedere la luce, necessitava dei pronunciamenti della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, espressi rispettivamente nel luglio e settembre scorsi.
Acquisiti i pareri, è finalmente arrivata la pubblicazione del Decreto MEF, che entrerà in vigore il 25 novembre 2020.
Secondo il comunicato stampa ministeriale, il regolamento contenuto nel Decreto MEF “punta ad una maggiore uniformità su tutto il territorio nazionale delle modalità di calcolo per la determinazione del corrispettivo dovuto al Comune ai fini della rimozione dei vincoli di prezzo e di canone massimo relativi agli immobili in questione”.
Il corrispettivo da pagare per la rimozione del vincolo viene determinato, in base alla Legge 448/1998, con coefficienti di riduzione dipendenti dalle convenzioni e dalla loro durata.
Il Decreto MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, contiene, tra l’altro, le formule di calcolo per la determinazione del corrispettivo.
Il provvedimento non prevede una soglia minima per il pagamento, cosa che invece era stata stabilita (per un ammontare di € 2.500) dalla Deliberazione n. 116/2018 del Comune di Roma.
L’articolo 2 del Decreto MEF prevede la possibilità di una dilazione di pagamento del corrispettivo, presentando una garanzia fideiussoria. In caso di concessione della dilazione di pagamento, il corrispettivo sarà quindi aumentato in base agli interessi legali e la stipula e la trascrizione della convenzione potranno essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.
Nel parere del Consiglio di Stato espresso nello scorso mese di settembre, con riferimento al pagamento del corrispettivo formulato all’art. 1 del Decreto MEF, viene affermata la “cessazione del vincolo alla scadenza della stessa convenzione già vigente stipulata tra le parti”.
Infine, nel Decreto MEF viene disposto che i Comuni garantiscano, nei siti istituzionali, la tempestiva pubblicità delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento. Inoltre, per l’accelerazione e semplificazione delle procedure, i Comuni stessi dovranno adottare schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli.
Con l’entrata in vigore del Decreto MEF prevista per il 25 novembre prossimo, sarà ora importante conoscere ed osservare l’attuazione di questo regolamento ministeriale, in particolare, per quanto riguarda il mio lavoro, nell’area romana.
Sarà quindi mia cura, come sempre, raccontare qui sul mio blog ogni evoluzione sul tema.
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Cristina
Salve, secondo il nuovo decreto Mef, una domanda, se si è venduto un immobile nel 2011 sotto convenzione del 1990 con proprietà di superficie e il nuovo proprietario vuole rivenderlo ma non può finchè non si toglie il vincolo e si rivale sul vecchio proprietario che ha fatto domanda al comune di roma nel 2019 (il protocollo il 12 gennaio 2021 risulta rimosso dal Comune – strano?), quest’ultimo deve comunque pagare l’affrancazione secondo il nuovo decreto Mef? e se si come si calcola? Grazie!
Dario D'Orta
Salve, la invito cortesemente a contattarmi al 3397671070, in orari d’ufficio, in modo da poter approfondire la questione e valutare se posso esserle d’aiuto.
Grazie, buona serata.
Dario D’Orta