La Giunta Capitolina ha emanato una nuova delibera che estende i criteri di priorità nella gestione delle pratiche di affrancazione per alloggi PEEP.
La nuova Deliberazione – n. 108 del 12 dicembre 2016 – integra quella emanata il 5 agosto scorso, la n. 13 del 2016, al fine di integrare nuovi criteri di priorità nella trattazione delle domande di affrancazione dai vincoli gravanti su alloggi in aree PEEP (Piani di Edilizia Economica e Popolare).
In pratica, la Giunta di Roma Capitale ha tolto il discrimine temporale sulle prossime compravendite ed è stato aggiunto il caso della separazione giudiziale tra coniugi.
Il testo della nuova Deliberazione sostituisce quindi il punto d) di quella di agosto ed elenca i criteri di priorità rinnovati, che riporto testualmente:
- prossima compravendita (a tal fine è necessario allegare contratto preliminare di vendita registrato e trascritto);
- sentenza di separazione giudiziale tra coniugi od omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale;
- divisione ereditaria (a tal fine è necessario allegare idonea documentazione dimostrativa).
La nuova Deliberazione puoi comunque scaricarla cliccando qui.
Per ricostruire i precedenti passaggi sul tema dei Piani di Zona e dell’affrancazione nelle aree PEEP di Roma, puoi consultare il mio post dedicato alla delibera dello scorso agosto.
Aggiornamento del 25 maggio 2017
Il 12 maggio 2017 la Giunta Capitolina ha emesso una nuova Deliberazione, la n. 95, in cui ha effettuato una precisazione sui Presupposti per la rimozione del vincolo.
Nell’Allegato A della Deliberazione n. 13/2016, al punto “f”, era previsto che, per poter procedere alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione, non dovevano sussistere posizioni debitorie riguardo ai costi di esproprio. Tale precisazione era in contrasto con quanto affermato nella Deliberazione n. 33/2015.
Pertanto, la nuova Deliberazione dispone l’eliminazione del punto “f”, per cui gli aventi titolo potranno in ogni caso avvalersi dell’affrancazione, in base alla Legge 106/2011, fatto salvo l’obbligo di corrispondere il dovuto conguaglio, come già indicato all’articolo 3 della convenzione integrativa compresa nella Deliberazione n. 33/2015.
Questa nuova Deliberazione la puoi scaricare cliccando qui.
Aggiornamento del 22 settembre 2017
Il 31 agosto scorso l’Assemblea Capitolina ha emanato una nuova Deliberazione, la n. 46, inerente la “Approvazione delle modifiche agli schemi di convenzione di cui alle deliberazioni C.C. n. 54/03 del 31.03.2003, C.C. n. 173/05 del 25.07.2005, C.C. n. 31/07 del 22.02.2007 e A.C. n. 60/14 del 18.09.2014, contemplante le regole generali per la realizzazione e la fruizione degli interventi edilizi in regime di diritto di superficie/proprietà, ai fini dell’adeguamento della disciplina convenzionale contenuta negli stessi in coerenza con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18135 del 16.09.2015″.
Si tratta quindi di un adeguamento, più che altro tecnico, in continuità con i precedenti provvedimenti.
Questa nuova Deliberazione la puoi scaricare cliccando qui.
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