La sostituzione delle finestre di casa è agevolabile con l’ecobonus e l’Enea spiega quali sono le diverse aliquote ottenibili.
E’ di pochi giorni fa la pubblicazione, da parte dell’Enea, del vademecum aggiornato nel quale sono descritte le modalità di agevolazione per la sostituzione delle finestre e le relative aliquote.
Basandosi sulla norma della Legge finanziaria del 2007, che introdusse la detrazione d’imposta per interventi, tra gli altri, su “finestre comprensive di infissi”, l’Enea ha aggiornato il vademecum sul tema.
Chi e per quali edifici
La guida dell’Enea su serramenti e infissi specifica che possono accedere alle agevolazioni i contribuenti:
- che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.
Gli edifici sui quali si possono attuare gli interventi previsti devono:
- essere esistenti, vale a dire accatastati o con richiesta di accatastamento in corso;
- dotati di impianto termico.
Le aliquote
Le aliquote di detrazione possono essere due:
- il 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, nel caso di singole unità immobiliari;
- il 65% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per interventi sulle parti comuni condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.
I requisiti dell’intervento
Per ottenere l’agevolazione, l’intervento sulle finestre deve possedere i seguenti requisiti tecnici:
- si deve configurare come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- l’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- i valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010.
La documentazione
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere, va inviata ad Enea la scheda descrittiva dell’intervento, redatta anche dal beneficiario nel caso di singola unità immobiliare, mentre negli altri casi (ad esempio per le parti comuni condominiali) la redazione deve essere a cura di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Il cliente dovrà conservare documenti:
- di tipo tecnico: originale della scheda descrittiva, asseverazione, schede tecniche di prodotto, copia dell’APE (non per la singola unità immobiliare);
- di tipo amministrativo: delibera assembleare, fatture, ricevute dei bonifici, stampa della mail inviata all’Enea a garanzia della trasmissione della scheda descrittiva.
L’ecobonus, che prevede detrazioni per la riqualificazione energetica, è una delle agevolazioni fiscali per la casa prorogate fino a tutto il 2020 e su questo puoi leggere il mio post dedicato.
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