Dallo scorso mese di ottobre sono avvenuti cambiamenti normativi per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Questi cambiamenti normativi e tecnici sono descritti da questo post del dottor Michele Barone, che collabora con me su questo tema, tramite una partnership specifica. Buona lettura! Dario D’Orta
Dal 2 ottobre 2014, sono entrate in vigore le norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014, per il calcolo del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale e di energia primaria per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione in edifici non residenziali.
Questo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e dei rispettivi impianti.
Rispetto alla precedente UNI/TS 11300-1:2008 le principali modifiche, a titolo d’esempio e non esaustivo, riguardano:
- diversa definizione della stagione di raffrescamento e di riscaldamento nonché una maggior precisione nel calcolo dei fabbisogni di energia per le frazioni di mese comprese nelle stagioni di riscaldamento e raffrescamento;
- introduzione del calcolo dei fabbisogni di energia termica latente (umidificazione e deumidificazione);
- il calcolo relativo agli scambi di energia termica per ventilazione;
- il maggiore dettaglio nel calcolo degli apporti termici solari;
- la riduzione dell’utilizzo dei dati precalcolati (in particolare, non è più possibile utilizzare le maggiorazioni percentuali relative alla presenza dei ponti termici, ma è necessario procedere al calcolo analitico).
Il problema più laborioso, per i certificatori, è stato quello di dover attendere che le software house provvedessero agli aggiornamenti, acquisendo le conformità alle UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014 e di doversi riadattare alle modifiche software.
Il Comitato Termotecnico Italiano ha precisato che gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) redatti fino al 1° ottobre 2014 sono comunque validi per 10 anni.
Tornando alle UNI/TS 11300, l’altra questione da tener presente è che le nuove norme del 2014, dal 2 ottobre scorso, sono il riferimento per quelle Regioni che richiamano le stesse norme per i calcoli propedeutici alla certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti.
L’introduzione della nuova normativa garantisce un incremento dell’affidabilità dei calcoli energetici e, di conseguenza, una maggiore attendibilità dell’Attestato di Prestazione Energetica redatto dal professionista.
Sempre su questo blog, puoi consultare il mio post che spiega cos’è e a cosa serve l’Attestato di Prestazione Energetica.
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