Una controversia relativa a spese per lavori fatti nella casa dell’ex coniuge si è conclusa con l’intervento della Cassazione.
Nell’Ordinanza 28443/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che non c’è diritto a indennità o rimborso laddove siano stati spesi soldi per interventi edilizi nella casa di proprietà della coniuge, diventata poi ex.
Nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte, si è verificato che l’allora marito aveva investito somme cospicue per riqualificare l’immobile di proprietà esclusiva della moglie.
Dopo la separazione, l’ex marito ha chiesto un’indennità, affermando che l’immobile, col suo denaro, aveva accresciuto il suo valore, o un rimborso, in virtù delle rilevanti spese compiute.
Al fine di perorare la causa, l’ex marito si era appellato all’art. 1150 del Codice civile, ritenendo di essere possessore dell’immobile e di avere, quindi, diritto al rimborso.
La Cassazione, invece, lo ha definito un detentore qualificato, avente un diritto personale di godimento del bene immobile, “fondato sull’esistenza dell’unione familiare”, e non, quindi, un possessore o compossessore.
Ecco che, allora, il diritto all’indennità o al rimborso, come da art. 1150 c.c., per l’ex coniuge non è maturato, proprio perché le spese effettuate rientravano nell’ambito della vita familiare.
A proposito del coniuge non proprietario del bene e del considerarlo possessore o detentore, nell’Ordinanza la stessa Corte ha evidenziato come – nonostante in passato siano stati espressi alcuni pronunciamenti di segno diverso – da tempo l’orientamento giurisprudenziale si sia assestato nei termini sopra descritti, confermando l’estensione anche al matrimonio dei principi affermati in tema di convivenza more uxorio (la convivenza di fatto).
Questa materia ha a che fare con molti aspetti delicati: gli affetti, le relazioni, i beni mobili e immobili, il denaro. Traendo spunto dalla mia esperienza di agente immobiliare, ne parlo in uno specifico post.
Inoltre, credo che, oltre quanto stabilito dalle norme in caso di matrimonio o unione civile, sia opportuno valutare strumenti che possano favorire ulteriormente la tutela delle persone e delle risorse in gioco, anche in ottica preventiva, e, a maggior ragione, in presenza di figli.
Possono essere stipulati accordi pre e intra matrimoniali, così come, al fine di proteggere e valorizzare i patrimoni individuando specifici beneficiari, sarebbe a mio avviso opportuno ricorrere al Trust, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
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