Il social bonus è il credito d’imposta per chi vuole finanziare enti del Terzo settore che recuperano immobili inutilizzati o confiscati.
Nell’ambito della complessiva Riforma del Terzo settore, avviata con la Legge delega n. 106 del 2016, il Governo ha emanato alcuni decreti attuativi, tra cui quello che comprende l’istituzione del social bonus.
Il social bonus – rivolto a chi elargisce erogazioni liberali agli enti del Terzo settore impegnati nel recupero di immobili inutilizzati o confiscati – è nel Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017, all’articolo n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2/8/2017.
Il Decreto è entrato in vigore il 3 agosto scorso, ma il social bonus sarà attivo a partire dal 2018, cioè dal periodo di imposta successivo a quello in corso.
I soggetti che potranno usufruire del credito d’imposta saranno le persone fisiche, per il 65%, e società e imprese, per il 50%.
Tali percentuali sono relative alle erogazioni liberali in denaro che persone fisiche ed imprese destineranno agli enti del Terzo settore impegnati nel recupero di immobili.
Gli enti di Terzo settore potranno ricevere erogazioni per il recupero di immobili per i quali avranno presentato apposito progetto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Gli enti potranno occuparsi di immobili pubblici inutilizzati o di immobili confiscati alla criminalità organizzata che saranno a loro assegnati e nei quali potranno svolgere solo determinate attività non commerciali. Le attività senza scopo di lucro che possono essere svolte dagli enti di Terzo settore sono elencate all’articolo 5 dello stesso Decreto.
Il riconoscimento del credito d’imposta è limitato al 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali, mentre il tetto per le imprese è situato al 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito derivante dal social bonus sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, potrà essere utilizzato tramite compensazione (ai sensi dell’art. 17 del DL n. 241 del 1997) e non rileverà ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Gli enti beneficiari dovranno comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’entità delle erogazioni liberali ricevute. L’entità delle donazioni, il loro utilizzo e lo stato dei lavori sul bene assegnato dovranno essere pubblicati a cura dell’ente beneficiario sul proprio sito Internet e sul portale gestito dallo stesso Ministero.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro un anno a partire dall’entrata in vigore di questo Decreto, dovrà emanarne uno specifico in cui individuare le modalità delle agevolazioni previste e le procedure di approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Con l’occasione, segnalo la misura Resto al Sud per i giovani che vorranno valorizzare immobili abbandonati, su cui puoi leggere il mio post dedicato.
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