L’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione di forte invito a proseguire la lavorazione delle pratiche di affrancazione.
La vicenda della rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, per le abitazioni comprese nei piani di zona romani, si arricchisce di un nuovo tassello.
La mozione dell’Assemblea Capitolina
Nella seduta del 5 febbraio scorso l’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, rivolta all’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori, affinchè si prenda l’impegno di favorire la lavorazione e la stipula delle pratiche di affrancazione per le abitazioni nei piani di zona a Roma.
Le modifiche della Legge 136
La lavorazione delle pratiche di affrancazione è infatti di nuovo in sostanziale stallo, anche in conseguenza dell’approvazione della Legge n. 136 del 2018 (il cosiddetto “decreto fiscale”), che ha apportato alcune novità in merito alla determinazione del prezzo massimo di cessione.
Come citato nel testo della mozione assembleare, tra le modifiche apportate dal decreto fiscale alla L. 448/1998, c’è anche quella relativa alla percentuale del corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli.
Pertanto, c’è da attendere il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che dovrà anche stabilire i criteri e le modalità di dilazione, concesse dai comuni, per il pagamento dei corrispettivi.
Cosa chiede la mozione
Dato che il decreto attuativo del MEF non è ancora stato emanato, l’Assemblea Capitolina, con la mozione n. 10 del 5/2/2019, approvata all’unanimità, ha impegnato l’Assessore Montuori a dare mandato al Direttore dipartimentale perché si proceda alla lavorazione delle pratiche di affrancazione.
La mozione specifica che, per le pratiche di affrancazione, comunque da lavorare in base alla Delibera n. 116/2018, andranno fatti salvi gli eventuali ulteriori conteggi.
Gli atti di affrancazione, quindi, finché saranno stipulati prima del decreto MEF, dovranno contenere apposita clausola contenente la reciproca accettazione di “eventuale futura perequazione e saldo definitivo in denaro”.
Con la mozione, quindi, si invita fermamente il Dipartimento a lavorare le pratiche di affrancazione anche in assenza del decreto MEF, salvo poi integrarle successivamente, al fine di evitare nuove eccessive attese ai cittadini-proprietari degli immobili.
La Delibera 116 del 2018, difatti, era stata emanata nell’ottobre scorso dall’Amministrazione di Roma Capitale proprio per dare impulso alle procedure di affrancazione e trasformazione, per gli immobili nei piani di zona.
A questo punto, sarà importante monitorare l’evoluzione di questo provvedimento di Roma Capitale sulle pratiche di affrancazione.
Come sempre, sarà mia cura informarti e aggiornarti sui nuovi sviluppi inerenti i piani di zona a Roma.
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fabio
Secondo me la mozione in oggetto può riguardare solo le pratiche di “affrancazione” inerenti le istanze presentate dopo l’entrata in vigore della legge 136/19. Il Consiglio di Stato si è già espresso sulla normativa applicabile alle procedure di “affrancazione” e, più in generale e reiteratamente sulla normativa applicabile ai procedimenti amministrativi, stabilendo il principio di diritto che la normativa da prendere in esame e quella vigente al momento della presentazione dell’istanza e non alla stipula della convenzione. Questo dovrebbe valere sia per quanto riguarda la normativa locale che per eventuali modifiche di legge che non indicano carattere retroattivo, come il 25 undecies inserito nella legge di bilancio, il quale non esprime carattere retroattivo sul punto specifico ma solo sulla possibilità di una affrancazione “ora per allora”. Non si spiega quindi per quale ragione alcuni comuni abbiano bloccato le procedure del tutto senza lavorare quelle precedenti alla legge o abbiano, come il Comune di Roma, approvato mozioni per inserire clausole di conguaglio negli schemi d’atto a prescindere dalla data dell’istanza. Vorrei ricordare che nel comune di Roma si sono accumulate migliaia di pratiche inevase, quindi quelle con domanda presentata precedentemente alla 136/19 potrebbero essere lavorate tranquillamente con la delibera 116/18. Riguardo a quest’ultima si ripropone lo stesso problema della retroattività, infatti lo scopo principale delibera 116/2018 era quello di correggere un aspetto illecito della precedente delibera 40/2016, ossia la mancata detrazione del contributo per le oo.uu. già versato, ma non si limita a questo, in quanto ridefinisce le aliquote di riduzione facoltativa e abolisce gli abbattimenti facoltativi sul valore venale. Una corretta applicazione del diritto amministrativo, così come indicato dal Consiglio di Stato, avrebbe, ancor prima di emanare la delibera successiva che cambia le carte in tavola, presupposto l’adozione di un procedimento atto a correggere unicamente l’aspetto riconosciuto illecito della 40/2016, perché è con le disposizioni di questa delibera che andrebbero lavorate le istanze presentate precedentemente all’approvazione della delibera 116/2018. Ma a quanto pare il principio costituzionale dell’irretroattività delle norme, non trova spazio nei comportamenti di questa amministrazione.