Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per garantire maggiore protezione ai consumatori che contraggono mutui.
Il Decreto 29 settembre 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14/10/2016 – è stato siglato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, in qualità di Presidente del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio). E’ stato emanato per dare attuazione alle norme previste nel Capo I-bis del Titolo VI nel TUB (Testo unico bancario) e alla Direttiva 2014/17/UE (la cosiddetta direttiva mutui, che era stata già recepita per la parte relativa all’inadempimento).
Queste norme hanno l’obiettivo di creare un “mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai consumatori un elevato livello di protezione”.
Per prima cosa, il Cicr sollecita a rendere ai consumatori informazioni corrette, chiare e comprensibili, di modo che sia possibile confrontare offerte diverse e scegliere in maniera consapevole. Allo stesso modo, quando le informazioni sono proposte tramite documenti, questi dovranno essere leggibili e semplici.
Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari, dovranno contenere esempi chiari, concisi e realistici, come stabilito dall’art. 11 della Direttiva 2014/17/UE. Se gli annunci non riportassero il tasso di interesse o altre cifre inerenti il costo del credito, dovranno specificare la natura pubblicitaria e la disponibilità verso la clientela dell’informativa precontrattuale.
Prima che sia sottoscritto il contratto di credito, il finanziatore deve fare in modo che il consumatore ottenga agevolmente e gratuitamente i chiarimenti necessari a valutare se il contratto risponda alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. Il finanziatore deve perciò dotarsi di una organizzazione tale da rispondere alle domande formulate dal consumatore sulla informativa precontrattuale, sulle caratteristiche contrattuali e sugli effetti che dalla sottoscrizione potrebbero derivarne.
La comunicazione potrà avvenire oralmente oppure a distanza, con adeguate tecniche di interazione individuale. Il personale dovrà essere adeguatamente formato sui contratti proposti, sui diritti dei consumatori e sulla disciplina adottata in base a questo decreto.
Gli obblighi descritti finora si applicano anche per offerte tramite intermediari del credito.
Riguardo ai finanziamenti in valuta estera, viene stabilito il diritto del consumatore a convertirla, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, il tasso di cambio è variato di almeno il 20%. Se previsto dal contratto di credito, tale variazione potrebbe comportare per il consumatore un pagamento al finanziatore comprensivo della natura e della entità degli oneri sostenuti per la conversione.
Il Decreto prevede infine che la Banca d’Italia emani le relative disposizioni applicative.
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