Il Decreto Rilancio ha istituito un credito d’imposta per le locazioni non abitative di imprese, autonomi ed enti non commerciali.
Il provvedimento
Il Decreto Rilancio è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020. Contiene, tra l’altro, misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia, connesse all’emergenza dettata dal COVID-19.
Tra le misure previste, c’è il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta ammonta al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
A chi è rivolto
- Imprese, anche agricole;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale.
Limiti e requisiti
Per accedere al beneficio, imprese e lavoratori autonomi non devono aver superato il limite di 5 milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019. Questo limite non si applica alle imprese alberghiere e agrituristiche.
Il credito d’imposta spetta ai locatari esercenti attività economica a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il riferimento è a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Questa misura non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Come si può utilizzare
Il credito d’imposta si può utilizzare:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- dopo il pagamento dei canoni, in compensazione nel modello F24;
- cedendo il credito al locatore, o ad altri soggetti, comprese le banche e altri intermediari finanziari.
Non cumulabilità
Questo credito d’imposta non è cumulabile con quello già previsto dal Cura Italia per botteghe e negozi.
Altre misure del Decreto Rilancio
Nel Decreto Rilancio sono previste anche due misure interessanti per la riqualificazione immobiliare, su cui ti invito a leggere i miei post:
- il superbonus del 110%;
- l’estensione dello sconto in fattura e della cessione del credito al bonus edile e al bonus facciate.
Aggiornamento del 6 giugno 2020
In data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 14, per fornire i primi chiarimenti su questo credito d’imposta.
Aggiornamento del 2 luglio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri le modalità di attuazione della cessione di questo credito d’imposta, con le relative istruzioni.
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