Il bonus verde è la nuova detrazione contenuta nella Legge di Bilancio 2018, per favorire la sistemazione di giardini, balconi e terrazzi.
Il 23 dicembre scorso la Legge di Bilancio 2018 è stata approvata definitivamente al Senato ed il bonus verde è stato inserito tra le varie misure per la casa e l’immobiliare.
In essa, è previsto il bonus verde, la nuova detrazione del 36% dall’Irpef, per le spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di:
- edifici esistenti,
- unità immobiliari,
- pertinenze,
- recinzioni.
Questa misura è stata introdotta solo per l’anno 2018 ed è possibile detrarre le spese anche per realizzare:
- impianti di irrigazione,
- pozzi,
- coperture a verde e di giardini pensili.
Il bonus verde spetta ai contribuenti che, in base ad un titolo idoneo, possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i relativi interventi.
Il limite massimo di spesa è pari a € 5.000, riferito alla singola unità immobiliare, e, al contrario del bonus mobili, la detrazione non è legata ad una ristrutturazione edile in corso.
Gli interventi sono detraibili anche per interventi sulle parti comuni esterne dei condomini, come da artt. 1117 e 1117 bis del Codice civile. L’importo massimo agevolabile, in questo caso, corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
La detrazione spetta al singolo condomino in base alla quota a lui imputabile, purchè la stessa sia stata versata effettivamente al condominio entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese ammesse alla detrazione, possono essere comprese quelle di progettazione e manutenzione, purchè connesse agli interventi sopra descritti.
La misura può essere usufruibile a condizione che i pagamenti siano tracciabili e sono 10 le quote annuali, costanti e di pari importo, in cui la detrazione è ripartita.
Nella norma che contiene il bonus verde sono, inoltre, richiamate alcune disposizioni fiscali per la sua applicazione. Si tratta di tre commi (5, 6 e 8) dell’art. 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986):
- la detrazione spettante è ridotta al 50% se gli interventi sono attuati in immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero dell’attività commerciale;
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste su immobili oggetto di vincolo (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ridotte nella misura del 50%;
- in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta – salvo che le parti si siano accordate diversamente – all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Il bonus verde è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 che comprende diverse misure in ambito immobiliare: le puoi conoscere ed approfondire tutte leggendo il mio post dedicato.
Aggiornamento del 6 febbraio 2018
In occasione di Telefisco 2018, il convegno organizzato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali sul bonus verde:
- non sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per la manutenzione annuale di giardini preesistenti;
- per interventi di sistemazione a verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di € 5.000 ciascuno;
- è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprese le opere necessarie alla realizzazione, ma non sono agevolabili lavori in economia, vale a dire il solo acquisto di piante o altro materiale.
Aggiornamento del 31 dicembre 2018
Con la Legge di Bilancio 2019 il bonus verde è stato prorogato al 31/12/2019.
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