Una misura della Legge di Stabilità 2016 consente di mantenere l’agevolazione prima casa avendo un anno di tempo per vendere la precedente.
Introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, questa norma prevede che chi acquista un’abitazione da adibire a prima casa, può godere della relativa agevolazione pur possedendone già una, purché sia rivenduta entro un anno. Questa norma ha lo scopo di fluidificare il mercato, mantenendo comunque la possibilità di fruire delle relative agevolazioni.
L’immobile oggetto della transazione non deve essere di lusso (categorie catastali A/1, A/8 o A/9). La residenza nel Comune sede dell’acquisto va trasferita entro 18 mesi.
Il comma 55 dell’articolo 1 della legge di Stabilità approvata lo scorso dicembre integra infatti il testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro. Si può quindi applicare l’imposta agevolata del 2% (anziché del 9% se si compra da altro privato) oppure applicare l’Iva al 4% (anziché del 10% se si compra dal costruttore) se la nuova abitazione si adibisce a prima casa e quella già posseduta viene alienata entro un anno.
Se il termine dei dodici mesi non venisse rispettato, verrebbero applicate le sanzioni previste: l’imposta di registro andrebbe pagata per intero oltre agli interessi di mora e ad una sanzione pari al 30% della maggiore imposta. Se ci fossero le condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997, si potrebbe optare per il ravvedimento operoso.
Per godere dell’agevolazione sopra descritta, nel caso in cui l’immobile già posseduto non sia una prima casa, bisogna averlo già alienato, se si trova nello stesso Comune. Altro caso particolare possibile: non serve vendere l’altra casa di proprietà se non si tratta di prima casa e se si trova in Comune diverso da quello in cui si farà l’acquisto agevolato.
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