Secondo la Cassazione, è possibile effettuare una sopraelevazione in un terrazzo condominiale se il proprietario ne dimostra l’antisismicità.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 23256 del 2016) fa riferimento all’art. 1127 del Codice civile che detta le condizioni per cui il proprietario del lastrico solare può erigere un piano in più oppure no. Tali condizioni riguardano la staticità dell’edificio, l’aspetto architettonico e la diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
L’aspetto statico può essere superato se c’è il consenso di tutti i condomini e se il proprietario/costruttore, a sue spese, consolida l’edificio in modo da sopportare il nuovo peso.
Per quanto concerne la questione sismica, la Corte afferma che la normativa in materia (Legge 64/1974) è integrativa dell’art. 1127 del Codice civile e quindi, in base alle caratteristiche del territorio, il nuovo piano e l’edificio devono essere in linea con essa. La prova dell’idoneità della sopraelevazione e della struttura sottostante a reggere le sollecitazioni di origine sismica è a carico dell’autore dell’opera.
Afferma infatti la Cassazione che “(…) Soltanto la presentazione di una progettazione antisismica dell’opera eseguita e dell’intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permette di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale (…)”.
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