Entrato in vigore il 30 marzo 2017 il provvedimento che regola la sicurezza e l’esercizio degli ascensori, in attuazione di una direttiva europea.
La sicurezza degli ascensori è un tema estremamente importante: li usiamo quotidianamente negli edifici in cui viviamo, in cui lavoriamo o dove vivono persone a noi care.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 10/1/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 15/3/2017 ed entrerà in vigore a fine mese.
Si tratta del regolamento che modifica il DPR 162/1999 per attuare la Direttiva 2014/33/UE, sugli ascensori, la componentistica di sicurezza ed il loro esercizio.
Il provvedimento riguarda gli ascensori, destinati al trasporto di persone (o di cose, se una persona può accedervi senza difficoltà), in servizio permanente. Sono esclusi gli ascensori particolari quali, ad esempio, quelli a fune o quelli per le miniere.
Nel testo sono elencati i componenti di sicurezza (dispositivi di bloccaggio porte, paracadute e così via) che devono essere conformi e che vanno ritirati nel caso in cui non lo siano.
Nelle fiere campionarie o presso le mostre possono essere esibiti ascensori o componenti non conformi al regolamento, purché ciò sia indicato con chiarezza e che non saranno immessi sul mercato finché la loro conformità non sarà stata attuata.
Gli ascensori ed i componenti di sicurezza installati negli edifici devono rispondere a determinati criteri di salute e sicurezza, elencati nell’Allegato I del decreto.
Tali criteri comprendono indicazioni relative al supporto del carico, agli elementi di sospensione e sostegno, alle sollecitazioni e alla velocità, ai macchinari, ai comandi, ai rischi per le persone dentro e fuori la cabina, alla marcatura e alle istruzioni di montaggio e manutenzione. Tra l’altro, è previsto, per gli ascensori destinati al trasporto di persone e se le dimensioni lo permettono, che la cabina sia progettata e realizzata in modo da permettere l’accesso e l’uso ai disabili.
Una volta installati, gli ascensori devono essere sottoposti dal personale qualificato alla procedura di valutazione di conformità UE e la relativa documentazione deve essere conservata per dieci anni dall’immissione sul mercato.
E’ compito degli installatori la disamina di eventuali reclami e il mantenimento di un apposito registro, se del caso. Devono inoltre fare in modo che l’ascensore installato sia identificabile, così come la loro ragione sociale, anche al fine di poter essere contattati.
Analoghi doveri sono indicati per i fabbricanti, relativamente agli ascensori ed ai componenti di sicurezza che immettono sul mercato. Allo stesso modo, gli importatori ed i distributori hanno l’obbligo di introdurre nel mercato solo componenti di sicurezza conformi. Il provvedimento contiene norme relative anche a rappresentanti e operatori economici.
I Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro sono le autorità competenti in materia di vigilanza sul mercato, mentre all’Agenzia delle dogane e dei monopoli spetta il controllo sulle frontiere esterne.
Riguardo a questo decreto, ho rilevato le perplessità della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) Installazione Impianti che, in un comunicato, ha evidenziato due criticità:
- il mancato obbligo di adeguamento alle nuove norme di sicurezza per i circa 700.000 impianti installati prima del 1999;
- la mancata ricostituzione delle commissioni di esame per conseguire l’abilitazione alla manutenzione.
La CNA chiede pertanto di provvedere al più presto con nuovi provvedimenti legislativi, dato che in Italia “il 60% degli ascensori è in funzione da più di 20 anni e circa il 40% da più di 30”.
Sarà mia cura aggiornare il mio blog su ogni novità inerente gli ascensori e la loro sicurezza.
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